Le nuove classi di concorso

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di Max Bruschi,  ScuolaOggi, 25.2.2016

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– Il testo definitivo delle nuove classi di concorso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore. Tralascio un giudizio sull’impianto generale, da riservare casomai ad un commento accademico. Sono convinto che, nell’ambito delle deleghe affidate al governo ai sensi della “Buona scuola”, la materia possa essere ripensata, soprattutto per allinearla alle innovazioni dell’organico dell’autonomia e, magari, con una focalizzazione netta sulle esigenze didattiche.

Mi limito ad alcune osservazioni che partono da ciò che difficilmente si guarda: ovvero, la parte regolamentare.

  1. Docenti già di ruolo.
    Diventano titolari sulla nuova classe di concorso.
  2. Docenti abilitati non di ruolo: concorso e GAE.
    Ai fini delle immissioni in ruolo, le classi di concorso valgono per le procedure concorsuali per titoli ed esami. Ma sembra di capire che gli accorpamenti possano avere ricadute (quando? all’atto dell’aggiornamento, o attraverso una trasposizione meccanica?) anche sulla configurazione delle attuali GAE, Da regolamento, i docenti “non di ruolo” in possesso dell’abilitazione “per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alla Tabella A ed alla Tabella B, hanno titolo per l’accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento, ai fini delle procedure concorsuali, nonché di altre procedure di reclutamento previste dalla legislazione vigente”. L’unica “altra procedura di reclutamento” è, per l’appunto, la GAE. Come e quando effettuare il “travaso”, il dPR non lo dice. E posso testimoniare che sui riflessi delle “nuove” classi di concorso sulle GAE il dibattito, dal 2010, è stato continuo. Ma ciò che è importante rilevare è la possibilità di partecipare al concorso senza ulteriori titoli. L’abilitazione in una delle classi di concorso previgente è, di per sé, titolo di partecipazione: punto e basta. Per fare un esempio, il docente abilitato sulla 22/D, partecipa al concorso (e alle supplenze) sull’intera A 03 – Design della Ceramica.
  3. Aspiranti NON abilitati, laureati o laureandi: riflessi sul TFA.
    Per quanto riguarda i soggetto privi di abilitazione, ha “retto” una vecchia disposizione di tutela: “Art. 5 comma 1: 1. Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”.
    Il che significa che, se sono laureato (anche se non lo si dice espressamente) o laureando magistrale e in possesso, poniamo, dei titoli di accesso per la vecchia 50/A, partecipa alle prove di accesso sulla nuova A 011 senza dover aggiungere nulla. Idem per i diplomi accademici di II livello.

PS. Noto alcuni possibili errori di dictus normativo (art. 2, comma 1 e 2, ad esempio). Sono comunque ininfluenti ai fini della validità del regolamento.

Le nuove classi di concorso ultima modifica: 2016-02-27T18:21:33+01:00 da
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