PensioniOggi, 7.1.2020
– Dopo le modifiche apportate dalla Legge 160/2019. I principali requisiti e canali per andare in pensione nel 2020 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubblica obbligatoria.
L’approvazione della Legge di Bilancio per il 2020 (Ln 160/2019) non ha mutato in maniera rilevante i requisiti anagrafici e contributivi per centrare l’uscita nel 2020 per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. La rassicurazione principale da fornire ai lettori è che non è stata alterata la quota 100 nonostante i numerosi attacchi subìti da diversi esponenti politici nelle settimane scorse.
I requisiti anagrafici e contributivi principali
Anche nel 2020 (e nel 2021) resta, pertanto, la possibilità di ritirarsi con 62 anni e 38 anni di contributi con una finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico (per il settore scolastico l’uscita è prevista al 1° settembre 2020 per chi raggiunge i requisiti entro il 31.12.2020). Per il conseguimento della pensione anticipata occorrono, invece, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o con 41 anni e 10 mesi di contributi le donne a prescindere dall’età anagrafica. Anche questa prestazione, al pari della quota 100, dopo le modifiche apportate dal DL 4/2019, è soggetta ad un meccanismo di differimento della decorrenza del primo rateo pari a 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici (sia per il settore privato che per i lavoratori del settore pubblico).
Per il pensionamento di vecchiaia occorrono invece 67 anni unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione, salvo le categorie dei lavoratori addetti alle mansioni gravose con almeno 30 anni di contribuzione non titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento: questi soggetti possono accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e 7 mesi. Per la pensione di vecchiaia non è prevista l’applicazione di alcuna finestra di slittamento: la pensione decorre, pertanto, di regola il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Gli scivoli per le categorie disagiate
Proseguono anche nel 2020 gli scivoli pensionistici per le categorie lavorative più deboli (disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregivers e addetti alle mansioni gravose). Si tratta, in particolare, dell’Ape sociale, il sussidio di accompagnamento fruibile dai 63 anni unitamente a 36 o 30 anni di contributi a seconda dei casi sino all’età di vecchiaia, e della pensione anticipata con un requisito di contribuzione ridotto a 41 anni per i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. Chi matura i requisiti nel corso dell’anno dovrà produrre una doppia domanda all’Inps: la prima volta alla verifica dei requisiti, la seconda volta all’accesso alla prestazione vera e propria.
Le altre deroghe
La Legge 160/2019 poi ha rinnovato l’opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31.12.2019 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna). Anche gli addetti alle mansioni usuranti e notturnimantengono i requisiti ridotti di cui al Dlgs 67/2011: nel 2020 l’uscita può essere agguantata con 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6. Non è stato, invero, ulteriormente prorogato l’ape volontario, cioè l’anticipo della pensione pagato dalla banca per i soggetti che hanno 63 anni, 20 anni di contributi e si trovano a non più di tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.
Cumulo contributivo
Tutti i requisiti contributivi, è bene ricordarlo, possono essere raggiunti con maggiore facilità grazie al cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 228/2012 come riformata dalla legge 232/2016: in sostanza il lavoratore può mettere assieme la contribuzione sparsa in diverse gestioni previdenziali non coincidente temporalmente al fine di guadagnare il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata ed anche per la quota 100 senza necessariamente ricorrere alla totalizzazione (in diversi casi più penalizzante) o alla ricongiunzione onerosa dei periodi. Il cumulo è consentito anche con riferimento alle gestioni previdenziali dei liberi professionisti (ad eccezione del caso in cui si debba raggiungere il requisito contributivo di 38 anni per la quota 100 o dell’ape sociale). Non è possibile, invece, utilizzare il cumulo per centrare i 35 anni di versamenti necessari per l’opzione donna e i requisiti per i lavori usuranti e i 20 anni per l’ape volontario.
La tavola sottostante – elaborata da PensioniOggi.it – consente una prima visione d’insieme per verificare i canali di pensionamento previsti dall’ordinamento per il 2020.
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Le Pensioni nel 2020 ultima modifica: 2020-01-08T05:58:45+01:00 da