Legge bilancio 2019. Cambia reclutamento e formazione iniziale

Professionisti_logo1di Sonia Cannas, Professionisti Scuola Network, 31.12.2018

–  Guida alle novità sui prossimi concorsi docenti.

Con l’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019 alla Camera vengono approvate anche importanti modifiche al decreto sul FIT (dlgs 59/2017) che regolamenta il reclutamento della scuola secondaria, secondo le nuove norme previste nel comma 549. PSN pubblica una utilissima guida per orientarsi nelle novità dei prossimi concorsi per reclutamento dei docenti della secondaria insieme ad un esclusivo testo elaborato dalla nostra redazione con in rosso le nuove modifiche al dlgs 59/2017 dopo l’approvazione della legge di bilancio e con le parti barrate quelle eliminate dopo le modifiche.
Una guida indispensabile per potersi orientare correttamente per chi vorrà tentare i prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti e che avevamo già illustrato secondo la bozza diffusa ad ottobre con il testo presentato in Senato e rispetto al quale non ci sono state modifiche.
Riassumiamo di seguito, passo passo, qual è il nuovo iter per il reclutamento dei docenti nella secondaria secondo la nuova versione del dlgs 59/2017 e quali sono le principali differenze con la normativa precedente.Come diventare docente di ruolo: schema generale

Per accedere al ruolo su materia bisognerà:

  1. possedere uno dei requisiti per partecipare al concorso a cattedre;
  2. risultare vincitori di un concorso a cattedra, cioè superare tutte le prove del concorso e risultare in posizione utile in graduatoria;
  3. superare positivamente un anno di formazione e prova per confermare il ruolo.

A differenza dei sistemi di reclutamento degli anni 2000-2017, anche con queste modifiche si conferma che non sarà più necessario conseguire l’abilitazione e successivamente partecipare ad un concorso a cattedra. Basterà partecipare direttamente al concorso a cattedra. I vincitori di concorso non accederanno più al percorso triennale/biennale di formazione e tirocinio denominato FIT, bensì ad un unico anno di formazione e prova denominato “percorso annuale di formazione iniziale e prova” a t.i.
Tra le novità principali vi è il ritorno del concorso abilitante: chi supererà le prove del concorso otterrà l’abilitazione.
Per accedere al ruolo su sostegno, invece, bisognerà:

  1. soddisfare i requisiti di accesso per accedere alle selezioni per la specializzazione su sostegno (conosciuta volgarmente anche come “TFA sostegno”) e superare le selezioni;
  2. conseguire la specializzazione su sostegno;
  3. risultare vincitori di un concorso a cattedra, cioè superare tutte le prove del concorso e risultare in posizione utile in graduatoria;
  4. superare positivamente un anno di formazione e prova per confermare il ruolo.

Il dlgs 59/2017 originale prevedeva la possibilità di accedere direttamente al concorso per sostegno e, per i vincitori, intraprendere un FIT triennale/biennale dove la specializzazione su sostegno sarebbe stata conseguita nel primo anno, anziché richiederla come requisito di accesso al concorso.

Scomparsa del concorso riservato a chi ha 3 anni di servizio

Tra le grandi novità di queste modifiche si conferma che, a differenza della versione originale del dlgs 59/2017, coloro che hanno 3 anni di servizio non avranno più un concorso riservato a parte. Esisterà un unico concorso, aperto a tutti coloro che hanno i requisiti di accesso elencati sotto. Inoltre chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso in cui vuole concorrere, sarà esonerato dal requisito dei 24 CFU solo per il primo concorso. Sempre nel primo concorso tale categoria avrà anche una quota di posti riservata, pari al 10% dei posti totali. Quindi i triennalisti potranno concorrere sia per il 10% dei posti riservati sia per il restante 90%, mentre tutti gli altri potranno concorrere per il 90% dei posti.

Requisiti di accesso

Materia

Per partecipare al concorso a cattedre su materia è necessario possedere uno dei seguenti requisiti di accesso:

  • titolo di accesso in una classe di concorso (secondo le tabelle del dpr 19/2016 e successivi aggiornamenti del dm 259/2017) e il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (art.5, commi 1 e 2, lettere a e b). Fino al 2024/2025 gli ITP sono esonerati dal requisito dei 24 CFU (art.22, comma 2);
  • tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella cdc per cui si concorre (art.17, comma 2, lettera d). Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso;
  • abilitazione sulla specifica classe di concorso (art.5, comma 1);
  • abilitazione in altra classe di concorso o altro grado di istruzione e possesso del titolo di accesso nella cdc per cui si concorre (art.5, comma 5).

Osserviamo che, rispetto al dlgs.59/2017 originale, si introduce anche l’abilitazione fra i requisiti di accesso, mentre la deroga ai 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio è valida solo per il primo dei futuri concorsi.

Sostegno

Dato che il percorso su sostegno ritorna ad essere composta da una prima fase di specializzazione e una seconda fase costituita dal concorso, distinguiamo i requisiti di accesso delle due fasi.

Per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere uno dei seguenti requisiti (art.5, comma 3):

  • titolo di accesso ad una classe di concorso e il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche;
  • abilitazione su una classe di concorso.

Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;
  • abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

Il prossimo bando per la specializzazione per sostegno è previsto a breve, ma non è chiaro se i requisiti di accesso saranno quelli della nuova normativa appena approvata oppure quelli della vecchia normativa, la quale prevedeva che potessero accedere alle selezioni per la specializzazione coloro che erano in possesso dell’abilitazione su materia. Il dubbio nasce dal fatto che la bozza del bando per la specializzazione è stata già preparata e a novembre è stata inviata al CSPI per iniziare il suo iter burocratico. Non essendo ancora in vigore la nuova normativa con i nuovi requisiti di accesso, la bozza del bando prevedeva i vecchi requisiti, ma nel parere dell’11 dicembre il CSPI ha suggerito al Miur di inserire, fra i requisiti di accesso, anche il titolo di accesso in una cdc congiunto ai 24 CFU o a 3 anni scolastici di servizio. Siamo in attesa di sapere se il Miur terrà conto di questo parere o pubblicherà il bando sulla base della precedente normativa.

Scelta della regione e della classe di concorso

Come già stabilito nella versione originale del dlgs 59/2017, il concorso sarà nazionale su base regionale. Ogni candidato potrà scegliere una sola regione in cui concorrere e, se risultasse vincitore, entrerà in ruolo nella regione scelta per il concorso. C’è invece una novità sulla scelta delle classi di concorso: a differenza di quanto avvenuto in passato, ogni candidato potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno (art.3, comma 5).

Come nella precedente versione del dlgs 59/2017, si conferma che i posti saranno banditi sulla base del fabbisogno, quindi è possibile che nelle classi di concorso di alcune regioni possa non essere bandito alcun posto.

Prove concorsuali

Le prove concorsuali, diverse tra materia e sostegno, si considerano superate se viene raggiunta una valutazione di almeno 7/10. Ad ogni prova si accede se sono state superate le precedenti.

Le prove del concorso per la propria materia saranno 3.

  1. Prima prova scritta nazionale sulle discipline afferenti alla classe di concorso (art.6, comma 2).
    A differenza della precedente versione del dlgs 59/2017 non sarà quindi possibile scegliere una sola tra le discipline afferenti alla classe di concorso.
  2. Seconda prova scritta nazionale sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e didattiche (art.6, comma 3).
  3. Orale sulle conoscenze della propria/e disciplina/e in cui si verificherà anche la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 (non è richiesta la certificazione) e le competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art.6, comma 4).

Le prove del concorso per sostegno saranno 2.

  1. Prova scritta nazionale sulla pedagogia speciale, didattica dell’inclusione e le relative metodologie (art.6, comma 5).
  2. Orale.

Punteggi, graduatorie e abilitazione

Il punteggio finale sarà calcolato solo per chi avrà superato tutte le prove, e sarà formato per l’80% dal punteggio ottenuto nelle prove concorsuali, il restante 20% sarà composto dai titoli. Non sono ancora state discusse le tabelle di valutazione dei titoli, ma il dlgs 59/2017 stabilisce che verranno valorizzati (art.3, comma 6):

  • il dottorato di ricerca;
  • abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi;
  • superamento delle prove in un precedente concorso ordinario per titoli ed esami;
  • titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.

Come già anticipato, si conferma che i posti saranno banditi sulla base del fabbisogno. La graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari, al massimo, ai posti messi a bando. Quindi accederanno al percorso annuale di formazione e prova solo i vincitori di concorso. Coloro che hanno superato tutte le prove ma non risultano vincitori poiché è stato già raggiunto il numero di posti messi a bando otterranno comunque l’abilitazione. Si tratta di una novità rispetto alla versione precedente del dlgs 59/2017, in cui era previsto che si conseguisse la specializzazione al termine del primo anno del FIT.

Anno di prova e vincolo quadriennale

Tra le novità principali c’è la riduzione del percorso triennale del FIT ad un solo anno, chiamato “percorso annuale di formazione e di prova” (art.13), che richiama il vecchio anno di prova. Sarà infatti un anno con contratto a t.i., non a t.d. come l’anno di prova (terzo anno) previsto dal FIT. Un decreto apposito disciplinerà i criteri e le modalità di verifica degli standard disciplinari richiesti per il suo superamento. Altra importante novità è che l’anno di prova torna ad essere ripetibile. In caso di valutazione positiva il docente è confermato in ruolo presso la scuola in cui ha svolto l’anno di prova, e tra le novità c’è un aumento del vincolo di permanenza: dovrà rimanere altri 4 anni nella stessa scuola prima di poter chiedere la mobilità.

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Legge bilancio 2019. Cambia reclutamento e formazione iniziale ultima modifica: 2019-01-01T08:35:06+01:00 da
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