L’insegnante nominato segretario del consiglio di classe non può astenersi dall’incarico

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  23.10.2017

– Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. È designato dal DS di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.

È dunque una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal DS.

Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).

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L’insegnante nominato segretario del consiglio di classe non può astenersi dall’incarico ultima modifica: 2017-10-23T21:39:18+02:00 da
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