L’uscita autonoma dell’alunno non si può negare: fase basilare del percorso formativo

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 11.1.2022.

Tar Veneto: nessuna regolamentazione d’istituto può escludere la volontà delle famiglie che intendono autorizzare l’alunno ad allontanarsi dalla scuola da solo.

L’uscita autonoma dell’alunno costituisce “elemento cruciale” dei processi di crescita personale del minore ed è volto ad alimentare i suoi meccanismi di auto-responsabilizzazione. Secondo il Tar Veneto (sentenza 72/2022) l’uscita autonoma è quindi da ritenere parte del percorso formativo in quanto funzionale al raggiungimento della «autodeterminazione personale». Deriva che – sottolinea il Tar – ogni regolamentazione d’istituto o direttiva organizzativa che sia diretta a escludere l’esercizio di tale facoltà, si dimostra in «antitesi» con la funzione formativa insita nel rilascio, da parte dei genitori, dell’autorizzazione individuale all’uscita in autonomia dall’Istituto scolastico da parte dell’alunno.

L’autorizzazione

L’autorizzazione in parola, a ben vedere, costituisce esercizio della responsabilità genitoriale, poiché si traduce, nella sintesi tra la valutazione del grado di maturità raggiunto dal minore, da un lato, e l’affidamento, dall’altro lato, che i genitori ripongano nel comportamento assunto dall’alunno; in tal modo non più soggetto a vigilanza all’esterno dei locali dell’istituto. Così da avviare, in collaborazione con l’autorità scolastica, un percorso di progressiva «emancipazione» che abbia come obiettivo l’affermazione nel corso dell’adolescenza, dei diritti connessi alla manifestazione della propria volontà e al compimento consapevole delle scelte di vita. E tutto ciò con il «sostegno» e non più con la mera vigilanza – materiale e morale della famiglia.

Personale scolastico, la normativa di esonero

La disciplina di riferimento del 2017 stabilisce che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e isoggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. E – si badi – l’autorizzazione genitoriale esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento degli obblighi di vigilanza.

Il diritto all’organizzazione della vita familiare

Nella vicenda affrontata dal Tar veneto il Regolamento scolastico impugnato dai genitori nella sua nuova versione aveva fatto venir meno ogni distinzione fondata sull’età e la classe frequentata da ciascun alunno dell’istituto. E ciò stabilendo in via generale il divieto di uscita autonoma per tutti gli iscritti alla scuola, imponendo ai genitori degli alunni di prenderli in consegna all’uscita di scuola; personalmente o tramite persona da loro «espressamente delegata»; senza possibilità di deroga, diversamente da quanto stabilito negli anni scolastici precedenti. In particolare i genitori ritenevano che tale regolamentazione ledesse l’organizzazione della vita familiare e delle proprie occupazioni, perché imponeva gravosi spostamenti così da interferire anche, pesantemente, con gli orari di lavoro. Nel quadro normativo vigente, per il giudice amministrativo veneto, la deliberazione impugnata, in quanto istitutiva di un regime di generalizzata preclusione all’uscita in autonomia degli alunni minori degli anni quattordici, è «ingiustificata» e per ciò stesso illegittima. Ciò dal momento che, alle condizioni e per le finalità stabilite dalla normativa, l’uscita in autonomia del minore può sempre essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari, quando si tenga in considerazione l’età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto; con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, da parte di insegnanti e collaboratori scolastici.

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L’uscita autonoma dell’alunno non si può negare: fase basilare del percorso formativo ultima modifica: 2022-01-12T06:32:39+01:00 da
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