MA COSA HA COMBINATO IL CONSIGLIO DI STATO?

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Perché il Consiglio di Stato NON doveva pronunciarsi sull’inserimento in Graduatoria ad esaurimento del diploma magistrale entro 2001/2002 –  

di Alessandra Michieletto*, 9.8.2015.  

Fossi Dan Brown scriverei su questa vicenda un altro Codice Da Vinci andando alla ricerca di pressioni, interessi politici e finanziari che sicuramente si annidano dietro tale ingiustizia, che uno dei nostri organi statali continua in questi giorni a perpetrare, sapendo che la sua azione è un un falso giuridico continuo.

Ma non essendo così brava come il romanziere americano, mi sono limitata a seguire le tracce di sentenze precedenti proprio come Pollicino fece per uscire dal bosco, rilevando che siamo giunti ad un comportamento palesemente contradditorio e schizofrenico.

Seguite con me i sassolini.

Per quanto riguarda il giudice munito del potere di risolvere le controversie sulle graduatorie, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, (organo amministrativo di terzo grado sopra quindi al Consiglio di Stato che è organo amministrativo di secondo grado che sta sopra tutti i TAR regionali organi amministrativi di primo grado) ormai dal 2000, affermano l’esistenza della giurisdizione del giudice ordinario e negano quella del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con l’ordinanza n. 11 del 12 luglio 2011, ha accolto le tesi dei giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e rimesso la giurisdizione al giudice ordinario, contro l’ennesimo parere dell’Avvocatura dello Stato.

Corte di Cass. civ., Sez. Un., 23 luglio 2014, n. 16756 secondo cui con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanenti, oggi ad esaurimento del personale della scuola, la giurisdizione spetta all’A.G.O. ( giudice ordinario), venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione;

Il Consiglio di stato  Sezione seconda 5 giugno 2015 (ricorrenti diploma magistrale): così come è inammissibile ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971 la richiesta che venga riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Fino a qui tutto ineccepibile: il Consiglio di Stato ribadisce il difetto di giurisdizione rimandando tutto al giudice del lavoro.

Ma poi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) del 16 /04/2015 N. 01973/2015, accoglie definitivamente il ricorso n. 7272 del 2014 che il TAR Lombardia aveva rigettato per difetto di giurisdizione, ne riforma la sentenza annullando il decreto ministeriale n. 235/2014 (decreto di aggiornamento delle graduatorie) nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

E qui inizia la schizofrenia. Fino al giorno prima sentenzia in un modo ed il giorno dopo esattamente il contrario. Inoltre, non avendo il coraggio di andare fino in fondo, annulla solo per i ricorrenti il decreto ministeriale, tanto che lo specifica. Se avesse avuto coraggio lo avrebbe annullato in toto ed allora sarebbe valso erga omnes.

Quindi legalmente (visto l’annullamento per i soli ricorrenti originari) il Consiglio di Stato sta nella forma e nella prassi disapplicando ad personam il decreto. La disapplicazione di un decreto ministeriale però NON è nelle sue funzioni ma spetta soltanto al giudice ordinario. Si arroga, quindi, arbitrariamente una funzione, invadendo il campo di pertinenza proprio di un altro ordine giudiziario.  E lo scrive pure.

Ora care colleghe e colleghi precari storici delle GaE di infanzia e primaria sapete perché stanno arrivando decine e decine di ordinanze del CdS che inseriscono pochi ricorrenti alla volta nelle medesime scardinando posizioni ed equilibri raggiunti con fatica rispettando le consegne legislative dello stato SENZA cercare scappatoie legali.

Il Consiglio di stato sta facendo quello che dovrebbero fare i giudici del lavoro che,  in molte realtà, non si allineano a quanto sta succedendo, perché riconoscono nella sentenza di tale organo amministrativo il difetto di giurisdizione.  In molte province rigettano le richieste e, quelle accettate, sono cautelari, ammesse con riserva, che gli USP hanno pubblicato specificando che tale inserimento non dà diritto né alla chiamata per il ruolo né alla chiamata per le supplenze in attesa di giudizio definitivo (quindi i successivi appelli hanno di media una discussione fissata dopo due anni). Ma è incredibile la non unità di pronuncia anche tra gli stessi collegi giudicanti.

All’oggi il quadro generale che si sta delineando è assai fosco.

  1. NON POSSIAMO COSTITUIRCI CONTRO L’ABUSO DEL CONSIGLIO DI STATO ma solo fare un ricorso contro terzo (cioè si impugna come terza parte offesa nei suoi diritti acquisiti generali e soggettivi la sentenza intercorsa tra Consiglio di Stato e ricorrenti diploma magistrale per disparità di trattamento e quindi diritto soggettivo leso) chiedendo quindi la disapplicazione della sentenza dal giudice ordinario con ricorso ordinario. Ma per ora, quelli inseriti a pieno titolo dalle ordinanze del CdS, potranno sia entrare a ruolo che avere incarichi annuali.
    Resto basita del fatto che io, parte lesa, non possa chiedere conto dell’operato arbitrario di giudici che stanno giocando con le nostre vite e chiedere anche i danni;
  1. Il MIUR è anche lui schizofrenico nel suo agire difensivo: va dai giudici del lavoro facendo opposizione contestando il difetto di giurisdizione degli stessi mentre sa benissimo che solo il giudice ordinario può esprimersi su tali inserimenti e contemporaneamente sta elaborando per la Cassazione una causa contro il Consiglio di Stato eccependo proprio il difetto di giurisdizione. Forse è bene che prima l’avvocatura dello stato si metta d’accordo con se stessa;
  1. Il MIUR ha intenzione di congelare i posti a ruoli delle persone inserite con la cautelare da parte dei giudici del lavoro;
  1. Le ordinanze del Consiglio di Stato vengono rilasciate a favore dei ricorrenti ancora prima della discussione in aula tutte inaudita altera parte ( cioè senza avvisare e sentire contro interessati);
  1. Ne arriveranno migliaia nei prossimi giorni anche durante i giorni delle convocazioni per il ruolo e la scelta sede nelle province che faranno tutto in un solo giorno. I ricorrenti potranno presentarsi con l’ordinanza ed il rispettivo punteggio e quindi prendere il ruolo anche senza la precedente individuazione e lasciare fuori i precari storici ufficialmente convocati. Secondo voi saranno momenti tranquilli? Ma ci rendiamo conto di quanto sta succedendo? Diritti solo ad alcuni SENZA rendere giustizia agli altri riconoscendo ai precari storici GaE lo stesso punteggio di diploma riconosciuto a questi ricorrenti? Hanno già allertato carabinieri e polizia che dovranno presenziare alle convocazioni;
  1. Sono prese d’assalto per gli inserimenti le province che ancora non hanno fatto firmare il ruolo e non quelle che hanno già finito tali operazioni: come la mettiamo allora? Quanti ruoli stiamo perdendo, soprattutto alla primaria, in barba al piano straordinario di assunzioni?

Per finire vi ripropongo la domanda iniziale: MA CHI HA PAGATO IL CONSIGLIO DI STATO per perpetrare questo arbitrio?

Io qualche ipotesi alla Dan Brown la faccio.

 Interessi politici e finanziari di un governo e di uno stato italiano con la spada di Damocle dei 36 mesi di servizio dei precari della scuola (sentenza corte europea 26 novembre 2014) ed un contenzioso ormai seriale sulla carriera degli stessi che il MIUR continua a perdere (e che spiega anche la riforma anticostituzionale della scuola alla buona e la mobilità forzata per i docenti,  mentre per il resto della pubblica amministrazione valgono i 100 km di distanza dalla propria abitazione). Quindi se accontento qualcuno (indipendentemente dal titolo) e questo qualcuno se ne va a ruolo non mi svuota ancora di più le casse.

Se ha ammesso i diplomi magistrali in barba a chi ha superato concorsi e corsi abilitanti biennali non è che ora il Consiglio di Stato dirà che tocca anche ai PAS ed ai TFA visto che tale titolo è abilitante e dava  accesso al concorso truffa del 2012 di Profumo e darà accesso al prossimo da quanto dicono?

Entrambe manovre per aumentare il contenzioso tra precari e contro il MIUR così da poter dire: avete visto i docenti sono ingestibili fanno sempre ricorsi, le graduatorie ad esaurimento sono ingestibili,quindi posso cancellarle!

Qui volutamente stanno giocando con le nostre vite e non possiamo permettere che questo avvenga. Ci stanno umiliando cari colleghi di infanzia e primaria alziamo la testa contro tale scempio pronunciato in modo illegittimo e mettiamo in atto quanto possiamo.

Riprendiamoci quanto andremo a perdere e reclamiamo quanto ci spetta in più.

Abbiamo rispettato le leggi dello stato, ci siamo affidati alle sue regole continuamente cambiate e non abbiamo usato scorciatoie da furbetti, ci siamo messi in gioco quando ci è stato chiesto per fare questo lavoro.

Chiediamo conto, a chi ci ha calpestato, delle sue azioni, e chiediamoci perché nessuno ci stia difendendo, ed anzi continui a portare ricorrenti dal giudice del lavoro. Per avere più iscritti forse? E perderne quanti contestualmente?

Forse tutti d’accordo per arrivare a sminuire il lavoro di tali gradi di istruzione così da appaltarli come servizi di baby sitting, aprendo le scuole per questo fino a sera tutti i giorni e pagando meno ancora quelli che pare non riteniate docenti a tutti gli effetti!

Sono ipotesi ma il quadro generale mi allerta. Mi auguro che ora qualcuno si muova!!!

Io lo sto già facendo!

* Alessandra Michieletto
   Docente precaria scuola dell’infanzia GaE Venezia
   SOS PRECARI GILDA VENEZIA

 

 

 

MA COSA HA COMBINATO IL CONSIGLIO DI STATO? ultima modifica: 2015-08-09T19:22:11+02:00 da
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