di Ileana Alesso, LeggiOggi, 17.11.2018
– Maestre di materne ed elementari senza laurea? Bocciate! Il diploma magistrale consente di partecipare a successiva abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esami, ma non all’immediato accesso al ruolo docente.
Ecco la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 20 dicembre 2017, n. 11), che in Adunanza plenaria è arrivato a questa decisione,confermando la bocciatura delle maestre per materne ed elementari prive di laurea.
La Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si trova a esaminare la questione della eventuale riapertura delle graduatorie, ad esaurimento del personale docente ed educativo, per chi è privo di una laurea in scienza della formazione.
L’Adunanza Plenaria nell’affermare che il possesso del solo diploma magistrale, se pur conseguito entro il 2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie, evidenzia che:
- il decreto ministeriale del 2014 impugnato, che aveva disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014–2017, si rivolgeva unicamente a coloro che erano già inseriti nelle graduatorie, disciplinandone la permanenza, e non si occupava invece delle posizioni di chi aspirava all’inserimento. Quindi il decreto ministeriale da dover impugnare, entro i termini, era quello del 2007, che individuava i requisiti di accesso non contemplando il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002;
- in ogni caso, il ricorso è infondato in quanto manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 come titolo idoneo all’inserimento nelle graduatorie. Il diploma consente al più, senza necessario conseguimento di laurea, di partecipare a successiva abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esami, ma non consente di per sé l’immediato accesso al ruolo docente. Risulta quindi necessario un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio.
- Infine la normativa in esame così interpretata risulta coerente con la disciplina dell’Unione Europea, in quanto il trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato è giustificato da ragioni oggettive che tendono a garantire l’impiego di personale docente qualificato, dimostrando il tendenziale ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato e il tentativo di eliminazione del precariato.
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