Mala tempora currunt sed… peiora parantur

di Pippo Frisone, Scuola Oggi, 18.5.2019

– “ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” . A sancirlo così solennemente è l’art.33 della Costituzione della Repubblica italiana. Nell’ordinamento scolastico è l’art.1 del Testo Unico n.297/94 a rafforzare il dettato costituzionale, garantendo ai docenti la libertà d’insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, finalizzata alla piena formazione della personalità degli alunni, attraverso il confronto aperto di diverse posizioni culturali.

Altra norma di rango costituzionale è quella sull’autonomia scolastica, introdotta per via referendaria nel Titolo V° della Costituzione, autonomia che non limita ma coopera a garantire quella stessa libertà d’insegnamento nella sua espressione sia individuale sia collegiale. Per ultimo, nel CCNL 16-18 all’art.24 viene ripreso dal Testo Unico il concetto di Scuola come Comunità educante, di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Tutto ciò significa che in Italia non possono esistere arte e scienza ufficiali nè di Stato né di Governo.

La libertà d’insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca vengono garantiti anche nel procedimento disciplinare. Lo ribadisce più volte, rivolgendosi prima ai dirigenti scolastici e poi agli UCPD, lo stesso Ministro della P.I. nella circolare n.88/10 , applicativa in materia disciplinare delle norme del Dlgs.150/09, Si richiama non a caso la particolare attenzione che devono porre i competenti Uffici per i procedimenti disciplinari affinchè l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente e la libertà d’insegnamento.

Purtroppo questo è quello che è successo a Palermo. L’UCPD, disattendendo le istruzioni contenute nella cir.88/10, è entrato a gamba tesa a sindacare l’autonomia professionale della docente Dell’Aria, calpestandone la libertà d’insegnamento. Al limite del ridicolo la motivazione della sospensione a 15 giorni : mancata vigilanza dell’operato degli studenti. L’infrazione antidoverosa contenuta nell’art.494 del T.U.,alla lett.c) prevede la sospensione dall’insegnamento fino a un mese “per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Qui non è in discussione la vigilanza materiale in senso classico sugli studenti bensì una vigilanza particolare che attiene alla libera espressione del pensiero degli studenti contenuto in un video, elaborato per la ricorrenza della Shoah del 27 gennaio. Si chiedeva alla docente di intervenire, censurando l’espressione di un pensiero critico e autonomo, frutto di un lavoro d’insieme elaborato dagli studenti. Questo in buona sostanza, è quanto addebitato alla docente. Una contestazione inammissibile e una sanzione disciplinare illegittima, frutto di un clima politico avvelenato, che manda la Digos nella scuola a indagare per sindacare l’operato di una docente, ledendo cosi ogni principio di libertà d’insegnamento e autonomia professionale. L’indignazione per fortuna è stata forte e generalizzata da nord e sud dell’Italia. Ha reagito non solo il mondo della scuola in tutte le sue componenti ma anche le forze politiche e non solo quelle dell’opposizione. La sanzione nell’immediato va sospesa e non va applicata, in attesa che il giudice ne pronunci la illegittimità e l’annulli. Alla docente va restituita la dignità e l’onore che merita. Dignità e onore che tutto il mondo della scuola le ha già riconosciuti e, primi tra tutti, dai suoi stessi studenti.

Stiamo attraversando tempi bui e quanto successo a Palermo lo dimostrano. Facciamo di tutto perché non peggiorino!

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Mala tempora currunt sed… peiora parantur ultima modifica: 2019-05-19T05:47:39+02:00 da
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