Orizzonte Scuola, 2.2.2020
– Il CCNL 2006-09 permette a chi si sposa un permesso di 15 giorni da fruire in occasione del matrimonio. Ma quale? civile o religioso?
Alessandro scrive
Buonasera, mia moglie è una docente di scuola superiore, e diversi anni fa ci siamo sposati civilmente perché entrambi divorziati. Era estate e mia moglie non ha usufruito dei 15 di congedo matrimoniale. Dopo tanti anni abbiamo ottenuto la nullità dei precedenti matrimoni religiosi dalla Sacra Rota e vorremmo sposarci in chiesa. Lei può usufruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale? Vero è che siamo già sposati civilmente ma la scelta del rito religioso dà questo diritto? Non dovrebbe neanche sussistere un danno erariale in quanto giorni mai richiesti. Nessuno ha risposte certe ne’ riferimenti normativi. Grazie per la gentile risposta.
Congedo per matrimonio
L’art 15 comma 3 del CCNL 2006-09 prevede il diritto a 15 giorni retribuiti consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso
Secondo matrimonio
Non vi è alcun dubbio sul fatto che il congedo spetti in occasione di un secondo matrimonio quando ci sia stato un divorzio, un annullamento (viene meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio) o se si è vedovi, mentre ovviamente non spetta nel caso della sola separazione in quanto ancora il vincolo di fatto non è sciolto.
Matrimonio civile e religioso
Il diritto ai 15 giorni nasce esclusivamente con il matrimonio civile.
Se, infatti, si dovesse celebrare solo quello religioso il diritto al permesso non sorge, in quanto il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile.
Conclusioni
Il caso posto dal collega sembrerebbe di difficile soluzione comunque non contemplato dalla norma.
Fermo restando il fatto quindi che il diritto nasce col matrimonio civile, e che il permesso ovviamente possa essere fruito una sola volta (per ciascun matrimonio….diciamo così), la Pretura di Milano del 4.8.1986 ha chiarito che in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta.
Ciò è chiaro. In conclusione una volta contratto il matrimonio civile, che quindi fa nascere il diritto, e poi quello religioso, anche a distanza di tempo, il dipendente può fruire del congedo se, ovviamente, non l’abbia già fatto in occasione del matrimonio civile.
E’ quindi il caso della moglie di Alessandro che ha celebrato sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, pertanto i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio civile o in caso di matrimonio religioso .
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