Maturità 2018: quali sedi per svolgere esami candidati interni ed esterni

Orizzonte_logo14

Orizzonte Scuola, 29.5.2018

– Le istruzioni e le modalità organizzative e operative da volgere ai fini della maturità 2018 per lo svolgimento degli esami di Stato 2017/18 nella scuola secondaria II grado sono indicate nell’OM n.350/2018.

I criteri per la determinazione delle sedi d’esame vengono stabiliti nell’art.4, distinguendo i candidati interni e i candidati esterni

Candidati interni

Le sedi degli esami per i candidati interni sono gli istituti statali e gli istituti paritari da loro frequentati

Candidati esterni

Per i candidati esterni sono sedi di esame soltanto gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati

I candidati esterni che hanno compiuto il loro percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione non possono sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi

Le sedi d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e gli istituti paritari ubicati nel comune di residenza, oppure, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia, e, nel caso di ulteriore assenza del medesimo indirizzo, nella regione secondo quanto previsto dall’art.1 comma 2, del DL n.147/2007, convertito dalla Legge n.176/2007

Istanze di partecipazione all’esame dei candidati esterni

Le istanze di partecipazione all’esame di Stato devono essere inviate, dai candidati esterni, direttamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l’esame.

Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente(Ufficio scolastico regionale di riferimento).

Nello stesso modo procederanno gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo, sollecitamente, al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute.

La mancata osservanza della disposizione previste nell’art. 1 comma 2 del succitato DL n.147/200, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

Assegnazione sede d’esame ai candidati esterni

L’assegnazione della sede d’esame ai candidati esterni è competenza dei Direttori generali o dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, che hanno prioritariamente il dovere di verificare il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

In seguito ad un positivo riscontro delle verifiche effettuate, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato provvede a trasmettere

la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.

I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, tenuto conto che, come previsto nell’art. articolo 1, capoverso articolo 4, comma 2 della Legge n.1/2007, ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati, verificano, in primo luogo, che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall’articolo 1, capoverso articolo 4 – comma 9, della succitata Legge n. 1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l’esistenza di idonea ricettività dell’istituto di eventuale assegnazione, in relazione al numero delle classi terminali dell’indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti, anche di classi non terminali del medesimo istituto, per l’effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali verificano, inoltre, che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.

I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno comunicazione agli interessati dell’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Nel caso in cui non via sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, il Direttore generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, considerato che i candidati esterni non possono superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati per classe/commissione,

non può autorizzare, se non in via eccezionale e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell’indirizzo, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite di soli candidati esterni, costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.

Nell’art.4 comma 9 dell’OM n.350/2018 si precisa, inoltre, che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.

Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita, sempre solo presso istituzioni scolastiche statali, soltanto in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

I candidati esterni sostengono gli esami preliminari presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sedi d’esame.

 

.

.

.

.

Maturità 2018: quali sedi per svolgere esami candidati interni ed esterni ultima modifica: 2018-05-29T17:27:27+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl