di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 18.4.2020
– Gli articoli 12 e 13 dell’O.M. 197 del 17 aprile 2020 (Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) concernono rispettivamente le preclusioni alla nomina in qualità di presidente e le condizioni personali ostative all’incarico.
Preclusioni alla nomina
In primo luogo, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 18 della stessa ordinanza;
- nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
Condizioni personali ostative all’incarico
Non possono inoltre prestare l’incarico di presidente coloro che:
- hanno riportato condanne penali o hanno in corso procedimenti penali per i quali è stata formalmente iniziata l’azione penale;
- hanno in corso procedimenti disciplinari;
- sono incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- sono in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- sono collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- sono in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- sono in aspettativa o distacco sindacale.
Infine, non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidente:
- i docenti designati commissari;
- i docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- il personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
- il personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile;
- il personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
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