di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 18.4.2020
– Oltre alle preclusioni alla nomina in qualità di presidente e le condizioni personali ostative all’incarico, l’O.M. 197 del 17 aprile 2020 (Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020) dispone anche cosa deve fare il presidente in caso di impedimento ad espletare l’incarico.
L’art. 20 prescrive che l’impossibilità sopravvenuta deve essere comunicata immediatamente all’Ufficio scolastico regionale competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione.
Per i commissari interni l’impedimento deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.
La giustificazione deve essere appositamente documentata dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.
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