Domani, 29 marzo, è il termine ultimo per i consigli di classe per designare i commissari interni per le commissioni degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.
Le commissioni, una ogni due classi, saranno quest’anno nuovamente presiedute da un presidente esterno e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame.
Criteri
Ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
- quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidate a un commissario interno e viceversa;
- i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;
- i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;
- il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
- i docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti del medesimo insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
Incompatibilità
Nella designazione dei commissari è importante porre attenzione al regime di incompatibilità dei componenti la commissione, anche alla luce delle disposizioni normative in materia di prevenzione e di contrasto della corruzione e di prevenzione dei conflitti di interessi, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Pertanto, è necessario evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità.
Obblighi
L’art. 1, co. 4, del d.m. n. 183 del 2019 prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
Rientro in servizio dopo il 30 aprile
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2023, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
LA NOTA
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Maturità 2023, i consigli di classe devono designare i commissari interni entro il 29 marzo ultima modifica: 2023-03-29T04:07:13+02:00 da