di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 1.4.2016
– Nella domanda di trasferimento si assegnano 3 pp. derivanti da: Anzianità derivante da retroattività giuridica ella nomina non coperta da effettivo servizio e/o derivante da servizio di ruolo prestato nella scuola PRIMARIA per i docenti in servizio nella scuola dell’INFANZIA (e viceversa); servizio di ruolo prestato nella scuola I GRADO per i docenti in servizio nella scuola del II GRADO (e viceversa) 3 pp per ogni anno di servizio per:
- servizio derivante da DECORRENZA GIURIDICA della nomina IN RUOLO anteriore alla decorrenza economica, se non è stata prestata nessuna supplenza; se la supplenza è stata prestata nel ruolo di appartenenza ma inferiore ai 180 gg. o se prestata per almeno 180 gg. ma NON nel ruolo di appartenenza;
- per i docenti di scuola secondaria di II grado, il servizio di ruolo di scuola media, e viceversa;
- per i docenti di ruolo della scuola primaria, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia (e viceversa);
- servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa):
- il periodo di congedo straordinario prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi diDOTTORATO DI RICERCA o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali, nell’ipotesi in cui l’attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.
NOTA BENE
gli anni di servizio effettivamente prestati in istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo si conteggiano due volte.