di Giovanna Onnis Orizzonte Scuola, 9.12.2015.
Una delle grandi novità previste per la mobilità 2016/17 dalla legge 107 è quella riguardante gli ambiti territoriali.
La futura mobilità, sia territoriale che professionale, sarà, infatti , negli ambiti territoriali, come stabilisce il comma 73: “ Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.
Gli ambiti territoriali, quindi, coinvolgeranno in modo generalizzato tutti i docenti tranne i neo-immessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A, per i quali continueranno ad essere applicate le vecchie regole in sintonia con quanto stabilito nello stesso comma 73: “Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”.
L’istituzione e la definizione degli ambiti territoriali sono disciplinate dal comma 66 della legge 107:
“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università’ e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.”
Con l’istituzione degli ambiti territoriali, quindi, una delle poche certezze, causa di malumori, preoccupazioni e contestazioni da parte dei docenti, è che, in seguito alla mobilità 2016/17, con le eccezioni sopra evidenziate, la titolarità non sarà più in una specifica scuola, ma sarà su un ambito territoriale.
L’ambito di titolarità potrà essere, quindi, uno tra quelli richiesti dal docente nella domanda di mobilità, oppure potrà essere attribuito d’ufficio.
L’attribuzione d’ufficio dell’ambito di titolarità può verificarsi nel caso non possa essere accolta nessuna delle richiesta del docente in merito alle preferenze territoriali, docente che deve essere comunque trasferito, essendo privo di sede di titolarità, per due possibili motivi:
1 – perché neo-immesso e, quindi, su sede provvisoria
2 – perché in esubero nella scuola di titolarità e dichiarato conseguentemente soprannumerario.
In merito all’attribuzione d’ufficio dell’ambito di titolarità, la grande preoccupazione dei docenti è il concetto di “ruolo regionale” citato nel comma 66 e per il quale è doveroso un chiarimento.
Fino al corrente anno scolastico, infatti, il trasferimento d’ufficio poteva essere stabilito solo nella provincia di titolarità, dove, in mancanza di posti disponibili, il trasferimento era sulla Dotazione Organica Provinciale (DOP). Ora, con il comma 66 nella parte specifica “A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali”, si teme che il trasferimento d’ufficio possa verificarsi anche in altra provincia anche se non richiesta. Per i docenti inclusi nella mobilità straordinaria prevista nel comma 108, questo timore si estende a livello nazionale.
La titolarità su un ambito territoriale, inoltre, non rappresenta per il docente una garanzia per poter lavorare in una specifica scuola, Infatti il docente trasferito nell’ambito potrà “scegliere” la scuola in cui vorrebbe insegnare, presentando la sua candidatura mediante curriculum, ma sarà il dirigente scolastico a conferire l’incarico a uno dei docenti che ha presentato la propria candidatura.
Il conferimento dell’incarico da parte del dirigente scolastico è stabilito nel comma 79 che recita:
“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi”.
La proposta di incarico deve essere in sintonia con il PTOF e, come stabilisce il comma 80 “L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa.”
Malgrado nel succitato comma venga stabilito che, nel conferimento dell’incarico devono essere valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e devono essere resi pubblici e trasparenti i criteri adottati da dirigente scolastico nella scelta del docente, questo non tranquillizza i docenti coinvolti nella mobilità e non rende merito al punteggio (titoli e servizio) degli stessi che non viene menzionato nella normativa e che è stato sempre l’elemento determinante per l’assegnazione della sede.
La situazione paradossale che potrebbe crearsi con la mobilità negli ambiti è che il docente con maggior punteggio che ambisce ad avere l’incarico in una specifica scuola, possa essere “scavalcato”, da altro docente della medesima classe di concorso, con punteggio decisamente inferiore, ma ritenuto dal dirigente scolastico più “idoneo” all’incarico.
La mobilità negli ambiti, inoltre, potrebbe determinare l’intensificazione delle assegnazioni d’ufficio in scuole non gradite che, comunque sono inserite nell’ambito di titolarità, come chiarisce bene il comma 82:
“L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”
Altri motivi di ansia e preoccupazione riguardano l’assenza totale di dettagli e informazioni precise relativamente alla reale tempistica per la definizione degli ambiti e l’ampiezza e i confini territoriali degli stessi.
Per quanto riguarda la tempistica nel comma 66 della legge 107 viene indicata la data del 30 giugno 2016 per la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali da parte degli uffici scolastici regionali, ma tale data pare decisamente tardiva in considerazione della tempistica abituale, adottata negli anni scolastici scorsi, per la presentazione delle domande di trasferimento e passaggio.
Per consentire ai docenti di poter esprimere le preferenze sugli ambiti territoriali con cognizione di causa è indispensabile e doveroso che gli ambiti siano resi pubblici in tempi adeguati e in anticipo rispetto ai termini di presentazione delle domande di mobilità. Il docente ha, quindi, il diritto di conoscere preventivamente la loro ampiezza e localizzazione geografica, con i precisi confini e l’indicazione delle istituzioni scolastiche facenti parte di ciascun ambito.
Molti docenti chiedono una deroga alla disposizione inserita nella legge 107/2015, relativamente agli ambiti territoriali, ma come segnalato nell’articolo di OrizzonteScuola
nella riunione del 4 novembre il MIUR ha chiesto ai sindacati di collaborare nella definizione degli ambiti territoriali, in modo che la loro ampiezza possa essere pronta già per febbraio, in tempo utile per la presentazione delle domande.
I sindacati hanno chiesto il rinvio di un anno degli ambiti territoriali per consentire la mobilità 2016/17 con le vecchie regole
ma il MIUR non ha accolto le richieste puntando sulla definizione degli ambiti territoriali in tempi brevi e garantendo che non saranno né interprovinciali, né interregionali, ma sub provinciali nel rispetto della L. 107/15.
Sono state, quindi, presentate dal MIUR le Linee guida sugli ambiti territoriali che però non eliminano i numerosi dubbi e le perplessità dei docenti e non forniscono informazioni precise sulla loro reale ampiezza e composizione.
Ambiti territoriali ruoli e mobilità 2016/17: ecco come saranno formati. Linee guida del Miur
I criteri stabiliti dal MIUR nelle Linee guida, per l’individuazione degli ambiti territoriali sono i seguenti:
Gli ambiti non potranno avere territori di province o regioni diverse
Dovranno comprendere scuole del 1 e del 2 ciclo
Dovranno comprendere al loro interno un numero non superiore a 40 mila allievi con deroga a 60mila nelle città metropolitane
L’ambito non dovrebbe avere una popolazione scolastica inferiore a 22 mila alunni (previste deroghe motivate come da comma 66 della legge 107 , ad es. caratteristiche del territorio, ecc.)
Dovranno comprendere singole istituzioni nella loro interezza
Si prevedono deroghe per le 4 province al di sotto di 22mila allievi (Gorizia, Isernia, Verbania, Oristano)
Come mera esemplificazione: Napoli 26 ambiti, Roma 25, Foggia 6, Avellino 4, Nuoro 2.
Rispetto ai distretti attuali che sono circa 800 si passerebbe a circa 380 ambiti se si tenesse conto del numero medio degli allievi senza deroghe.
Rimane confermata la competenza degli Uffici scolastici regionali per l’applicazione dei criteri e la conseguente definizione degli ambiti.
Rispetto a quanto stabilisce il comma 66 della legge 107, le “nuove disposizioni” inserite nelle Linee guida non sono particolarmente esplicative e non danno i chiarimenti richiesti .
Nel comma 66 alla lettera a) si inserisce il criterio generico della popolazione scolastica che nelle Linee guida viene esplicitato numericamente stabilendo un numero massimo (40 mila allievi con deroga a 60mila nelle città metropolitane) e un numero minimo (popolazione scolastica non inferiore a 22 mila alunni).
Vengono ribadite le deroghe a tali limiti, previste nel comma 66 alla lettera c), ma non si chiarisce con quali modalità e in quali termini tali deroghe possono essere applicate.
Vengono indicate, infatti, nelle linee guida quattro specifiche province con popolazione scolastica al di sotto di 22mila allievi, per le quali si prevede deroga, ma non si considerano altre situazioni locali dove la morfologia del territorio, la distanza chilometrica dei centri abitati e la localizzazione delle istituzioni scolastiche creerebbe serie difficoltà nella creazione di un ambito territoriale che non sia “gigantesco”.
Questo non sarebbe in sintonia con quanto previsto nel comma 66, dove per l’individuazione degli ambiti territoriali si inserisce come criterio, alla lettera b) la prossimità delle istituzioni scolastiche e ci sono realtà territoriali dove, se non viene prevista deroga, per raggiungere una popolazione scolastica di almeno 22000 alunni si dovranno inserire nell’ambito scuole e comuni molto distanti tra loro in contrasto con la vicinanza o prossimità stabilita dalla normativa.
Non viene data, quindi, nessuna indicazione circa l’estensione media che dovrebbe avere un ambito e, anche se in modo approssimato, sul numero di istituzioni scolastiche che dovrebbero essere inserite in ogni ambito.
Per ora le certezze sono la localizzazione provinciale dell’ambito e la presenza in un ambito di istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado. Poca cosa se si considera ciò che realmente interessa sapere ai docenti prima di presentare domanda di mobilità negli ambiti.
Le trattative e gli incontri sono ancora in corso e queste risposte dovranno essere necessariamente fornite per consentire una mobilità senza “buchi neri” e senza sorprese sgradite dell’ultima ora.