di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 21.3.2016
I docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16, in qualsiasi fase essi abbiano avuto l’assunzione a tempo indeterminato, quindi sia i docenti assunti in fase 0 e in fase A, sia i docenti assunti in fase B e in fase C da GM o da GaE, risultano essere su sede provvisoria e, con la mobilità 2016/17, avranno l’assegnazione della sede definitiva.
La richiesta della sede definitiva dovrà essere effettuata mediante domanda di trasferimento, in base alle regole e disposizioni previste nell’ipotesi di CCNI 2016/17, che saranno ulteriormente chiarite nel dettaglio nell’Ordinanza ministeriale di prossima emanazione.
L’assegnazione della sede definitiva ai docenti neo-immessi in ruolo potrà avvenire a domanda o d’ufficio.
Sarà a domanda se potranno essere soddisfatti in una delle preferenze espresse nella domanda.
Sarà d’ufficio se, invece, non essendoci disponibilità tra le preferenze espresse dal docente nella domanda, l’assegnazione riguarderà una sede non richiesta.
I criteri con i quali verrà disposto il trasferimento d’ufficio ( assegnazione sede definitiva di titolarità) per i docenti neo-immessi, sono indicati nell’art.2 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, nel quale vengono distinti i docenti in base alla fase di immissione in ruolo. Tale distinzione risulta importante in quanto, come indica chiaramente l’art.6, la fase dei movimenti nella quale rientreranno i docenti neo-immessi sarà diversa a seconda della fase di assunzione.
In sintesi, per la mobilità 2016/17, in relazione all’assegnazione della sede definitiva dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16, si avrà la seguente ripartizione, nelle diverse fasi dei movimenti:
- Docenti assunti in fase 0 e in fase A: rientrano nella fase A dei movimenti, sottofase 2-A provinciale
- Docenti assunti in fase B e in fase C da GM: rientrano nella fase B dei movimenti, sottofase 3-B nella provincia di assunzione
- Docenti assunti in fase B e in fase C da GaE: rientrano nella fase C dei movimenti, nazionale
- Docenti assunti in fase 0 e in fase A e in fase B e fase C da GM: potrebbero rientrare volontariamente, in deroga al vincolo triennale, nella fase D interprovinciale
Considerando ora i criteri per l’attribuzione d’ufficio della sede definitiva, il CCNI, nell’art.2, fa un’importante distinzione fra i docenti immessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A (considerati nel comma 2) e i docenti immessi in ruolo nella fase B e nella fase C sia da GM che da GaE (considerati nel comma 3).
Il comma 2 chiarisce che “I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva, sono considerati nella fase A di cui all’art 6, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano a questa fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia”
Questi docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari sulla provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
I criteri seguiti per l’eventuale attribuzione d’ufficio della sede definitiva vengono esplicitati di seguito nello stesso comma 2:
“A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa”
Nel caso in cui il docente esprima preferenze sintetiche su un distretto di un grande comune o su un comune di un grande distretto , lo scorrimento della tabella di viciniorietà per il trasferimento d’ufficio avverrà secondo le regole indicate sempre nel comma 2:
“Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune”
La normativa chiarisce, inoltre, come potrà essere disposta l’assegnazione d’ufficio della sede definitiva per i docenti che esprimo preferenze su posti di istruzione per adulti:
“Se la preferenza è per la sede d’organico afferente a un centro provinciale per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, si considera il comune della sede di organico del
centro territoriale. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa”
Nell’allegato 1 del CCNI dove si evidenzia la sequenza operativa in relazione all’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente, i docenti assunti in fase 0 e in fase A rientrano, come precedentemente sottolineato, nella fase A, punto 2-provinciale e, nel dettaglio, per quanto riguarda il trasferimento a domanda sono inseriti nella lettera F):
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia, compresi i titolari in esubero sulla provincia, i docenti della dotazione organica di sostegno ed i docenti privi della sede
per quanto riguarda il trasferimento d’ufficio sono inseriti nella lettera H):
H) trasferimenti d’ufficio dei docenti in esubero titolari sulla provincia o sulla dotazione organica di sostegno che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni e trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni.
Nel comma 3 dell’art.2 vengono presi in esame i docenti assunti nella fase B e nella fase C sia da GM che da GaE e si chiarisce che “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale”.
Nel comma citato viene effettuata una precisa distinzione tra i docenti assunti da GM, per i quali si stabilisce che “partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria” e i docenti assunti da GaE per i quali la normativa dispone che “partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali”
I criteri seguiti per l’eventuale attribuzione d’ufficio della sede definitiva vengono esplicitati di seguito nello stesso comma 3:
“Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.”
Nell’allegato 1 del CCNI dove si evidenzia la sequenza operativa in relazione all’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente, i docenti assunti in fase B e in fase C da GM, rientrano, come precedentemente sottolineato, nella fase B, punto 3 (Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito), dove si chiarisce quanto segue:
Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell’a.s, ’15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all’interno della provincia di nomina, tali docenti sono trattati a loro volta secondo il seguente ordine di precedenza:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III) 1) 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
d trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
La normativa chiarisce, inoltre che “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”
Sempre nell’allegato 1 del CCNI, all’interno della sequenza operativa, i docenti assunti in fase B e in fase C da GaE rientrano, come precedentemente sottolineato, nella fase C (Ambiti nazionali) , dove si chiarisce quanto segue:
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;
e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
Anche per questa categoria di docenti la normativa chiarisce che “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”
Risulta molto importante, inoltre, quanto stabilisce in conclusione il comma 3, in relazione ad un eventuale trasferimento d’ufficio del docente che non dovesse compilare in modo completo la domanda in relazione alle preferenze espresse:
“I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”
Per quanto riguarda la fase D dei movimenti, in questa fase saranno coinvolti i docenti assunti in fase 0 e fase A e in fase B e fase C da GM, come stabilisce chiaramente l’allegato 1:
“Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell’a.s, ’15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16 provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012”.
Questi docenti, quindi, in deroga al vincolo triennale, potranno chiedere l’assegnazione della sede definitiva in una provincia diversa da quella di assunzione, ma essendo questa una domanda volontaria e aggiuntiva rispetto a quella presentata in ambito provinciale, non potrà determinare per il docente un trasferimento d’ufficio. La mobilità interprovinciale potrà essere, quindi, per loro solo a domanda volontaria in quanto il trasferimento d’ufficio, nel caso di non soddisfacimento delle domande per le preferenze espresse sia in ambito provinciale che interprovinciale, potrà essere disposto solo nella provincia di assunzione, quindi nella fase A per i docenti assunti nelle fasi 0 e A o nella fase B per i docenti assunti nelle fasi B e C da GM, con le regole precedentemente indicate stabilite nell’art.2 dell’ipotesi di CCNI.
Si ribadisce, inoltre, che i docenti che non dovessero presentare domanda nella provincia di immissione in ruolo, e presentano solo domanda interprovinciale, in mancanza di disponibilità per altre province, saranno trasferiti d’ufficio nella provincia di assunzione con punti 0 considerando tutti gli ambiti territoriali della provincia.
Mobilità 2016/17, docenti neoassunti: quali saranno i criteri utilizzati per l’assegnazione d’ufficio della sede definitiva ultima modifica: 2016-03-21T21:24:51+01:00 da