di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 2.3.2016
L’attribuzione della sede di titolarità (scuola o ambito territoriale) al docente, in seguito a domanda di mobilità, può essere effettuata in due modi distinti:
- A domanda se può essere soddisfatto in una delle preferenze espresse nella domanda
- D’ufficio, se non può essere soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda per mancanza di disponibilità di cattedre e il docente deve avere necessariamente l’assegnazione della sede di titolarità poiché si trova in una delle seguenti condizioni:
a) docente neo-immesso al quale deve essere attribuita la sede definitiva
b) docente soprannumerario, senza sede, DOP o titolare in provincia al quale deve essere attribuita una nuova sede di titolarità
Prendendo in considerazione le istituzioni scolastiche nelle quali è presente un corso diurno e un corso serale con organici e codici meccanografici distinti, il trasferimento nel corso serale potrà essere disposto a domanda solo se il docente ne ha fatto esplicita richiesta, quindi si parla, chiaramente, di docenti che possono esprimere preferenze su specifiche scuole.
Un docente potrà essere trasferito in un corso serale, anche se non richiesto, solo nel caso in cui debba essere obbligatoriamente trasferito in quanto in esubero o neo-immesso, quindi su sede provvisoria, e il suo movimento risulterebbe un trasferimento d’ufficio.
Per i docenti trasferiti e con titolarità negli ambiti territoriali, l’attribuzione dell’incarico triennale funzionerà presumibilmente nello stesso modo, cioè a domanda in seguito a candidatura del docente che esprime la volontà di lavorare in un corso serale oppure d’ufficio se l’incarico verrà attribuito al docente dall’Ufficio Scolastico Regionale, come stabilisce il comma 82 della legge 107: “L’ufficio scolastico
regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.”
Per quanto riguarda la possibile titolarità in un corso serale, questa possibilità, quindi, non riguarda i docenti che parteciperanno alla mobilità con titolarità negli ambiti territoriali e che potranno essere impegnati in un corso serale solo in seguito ad incarico triennale, ma senza acquisirne la titolarità.
La titolarità in un corso serale, infatti, potrà essere acquisita esclusivamente dai docenti che parteciperanno alla mobilità con titolarità in una specifica scuola.
La normativa che disciplina l’argomento riguarda proprio questi docenti che, nel caso di mobilità volontaria in un corso serale potrebbero usufruire di precedenza nell’attribuzione della scuola richiesta in presenza di precise condizioni e requisiti.
Come indica chiaramente il comma 13 dell’art.12 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:
“Coloro che, partecipando al movimento su scuole di titolarità, desiderano il trasferimento, nell’ambito dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro della scuola con l’indicazione “corso serale” e del codice corrispondente al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al corso diurno, sempre nell’ambito dello stesso istituto, devono farne specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa sede. Analoga precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici diurni e serali distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.”
Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
Per ottenere il trasferimento in un corso serale è indispensabile, quindi, farne esplicita richiesta nelle preferenze, anche in caso di preferenza sintetica sul comune nel quale è ubicato l’istituto scolastico sede del corso serale.
In base al comma 15 dell’art.12, infatti, “ Nel caso in cui l’insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto, comune, ambito), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corso serali, il medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza. In caso di trasferimento su ambito, la preferenza per i corsi serali può essere espressa per singoli ambiti.”
E’ utile chiarire, inoltre, che se il docente ha espresso nella domanda di mobilità preferenze sintetiche chiedendo anche il corso serale, barrando l’apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.
Ulteriore importante chiarimento viene fornito dal comma 17 dell’articolo succitato dove si stabilisce che “La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali.”
Per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali e nei corsi per l’istruzione e formazione di adulti e lavoratori, l’art.30 dell’ipotesi di CCNI 2016/17 prevede una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A. Questa precedenza spetta al “personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione”
Anche per l’assegnazione, in fase di trasferimento, ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età’ adulta attivati presso i C.P.I.A nella scuola Primaria e Secondaria di I grado, è necessario che i docenti interessati ne facciano esplicita richiesta nella domanda, come stabilisce l’art.11 comma 1 dell’ipotesi di CCNI 2016/17:
“ I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nella scuola primaria e nella secondaria di I grado sui centri territoriali previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 vengono disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda.”
Come per i corsi serali funzionanti negli Istituti di istruzione Secondaria di II grado, anche per i posti attivati presso i C.P.I.A, in base ai commi 2 e 3 dell’art. 11, potranno fare esplicita richiesta i docenti che parteciperanno alla mobilità con titolarità su scuola:
2. Nella fase A del movimento di cui all’art. 6 gli interessati potranno utilizzare gli specifici codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet; in tale fase l’assegnazione viene disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto.
3. Nelle fasi successive l’assegnazione potrà avvenire solo per coloro che avranno dichiarato la loro disponibilità per tali tipologie di posti.
Mobilità 2016/17 e titolarità in un corso serale: il docente deve farne esplicita richiesta, altrimenti è trasferimento d’ufficio ultima modifica: 2016-03-02T10:53:07+01:00 da