Orizzonte Scuola, 10.4.2018
– Proseguiamo l’analisi delle disposizioni normative previste per la mobilità 2018/19 prendendo in considerazione i docenti della scuola Secondaria II grado che potranno partecipare alla mobilità in base alle regole stabilite nel CCNI e nell’OM/2018
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
Il personale docente della scuola Secondaria II grado potrà presentare domanda di mobilità dal 3 aprile 2018 al 26 aprile 2018
DATE DA RICORDARE
Le successive operazioni e la pubblicazione dei movimenti per gli insegnanti della scuola Secondaria II grado, come indicato nell’art.2 comma 2 dell’OM, devono essere disposte con la seguente tempistica:
- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 22 giugno
- pubblicazione dei movimenti 10 luglio
REVOCA DELLA DOMANDA E REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
È consentito regolarizzare la documentazione allegata alla domanda di mobilità o revocare la domanda stessa entro e non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Gli insegnanti della scuola Secondaria II grado, quindi, potranno effettuare ciò entro e non oltre il 17 giugno 2018
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto nell’art. 2 dell’OM, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Per gli insegnanti della scuola Secondaria II grado, che si trovano nelle predette condizioni, il termine ultimo è, quindi, il 22 giugno 2018
Come chiarisce la nota 1) dell’OM , nella considerazione della data di inoltro, farà fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec
QUALI DOMANDE
I movimenti richiedibili possono rientrare nella mobilità territoriale (trasferimento sia provinciale che interprovinciale) e nella mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale).
Gli insegnanti in possesso dei requisiti necessari possono, quindi, presentare contemporaneamente diverse domande utilizzando specifici moduli presenti nella piattaforma ministeriale Istanze online, dove dovranno essere compilate e inviate entro i termini previsti dall’ordinanza come abbiamo indicato.
Gli insegnanti della scuola Secondaria II grado potranno, quindi, presentare le seguenti domande:
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento può essere richiesto sia nella provincia di titolarità che in altre province utilizzando lo stesso modulo.
Il modello sarà disponibile su Istanze online a decorrere dal 3 aprile 2018, nella sezione riservata ai docenti della scuola dell’Infanzia
QUALE TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento, sia provinciale che interprovinciale, potrà essere richiesto per le seguenti tipologie di posto:
- posto normale
- posto sostegno
Il trasferimento su posti di sostegno può essere richiesto, chiaramente, solo dai docenti in possesso del titolo di specializzazione necessaria.
Il docente che intende chiedere ambedue le tipologie di posto (normale/sostegno) avrà la possibilità di indicare nella domanda a quale tipologia intende dare priorità, graduando l’ordine di preferenza nelle apposite caselle numerate del modello domanda.
Riportiamo a titolo esemplificativo come si presentano le caselle nel modulo domanda
Se il docente che presenta domanda non contrassegna nessuna delle suindicate caselle, il trasferimento sarà disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
Se, invece, il docente contrassegna due o più caselle il trasferimento è disposto analizzando ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) nell’ordine espresso nel modulo domanda. Analogamente si procederà in caso di preferenza per ambito e per la preferenza sintetica di provincia
DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA
Il passaggio di cattedra può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza (scuola Secondaria II grado) e sono in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.
Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso per le quali il docente possiede il titolo necessario di abilitazione
DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO
Il passaggio di ruolo può essere chiesto dai docenti che, al momento di presentazione della domanda, hanno superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza (scuola Secondaria II grado) e sono in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo (scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria I grado), anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
Gli insegnanti della scuola Secondaria II grado possono chiedere, quindi, il passaggio:
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nel ruolo della scuola dell’ Infanzia, purché in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia.
Come chiarisce la nota 1) dell’art.4 del CCNI, conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014
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nel ruolo della scuola Primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole Primarie.
Come chiarisce la nota 1) dell’art.4 del CCNI, conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014
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nel ruolo della scuola Secondaria I grado, purché in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso o le classi di concorso richieste
Come chiarisce la nota 2) dell’art.4 del CCNI, le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi
- nel ruolo del personale educativo, se in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3
- nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola Secondaria II grado, se in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni
Come chiarisce la nota 2bis) dell’art.4 del CCNI, i titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche tabella B hanno comunque valore ai fini dei passaggi
SU QUALI POSTI
Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale e per quelle di mobilità professionale, come chiarisce l’art.8 del contratto sulla mobilità, sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti.
Sono disponibili:
- i posti vacanti in seguito alla variazione dello stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.)
- i posti vacanti in seguito a movimento in uscita
- i posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di di provenienza e quelli necessari per la sistemazione dei docenti soprannumerari della provincia.
Non sono considerati disponibili:
- i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti
- le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola Secondaria II grado sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi.
I posti in organico della scuola Secondaria II grado sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della scuola sede di organico risultante dai Bollettini Ufficiali
QUALI MODULI
L’insegnante di scuola Secondaria II grado che partecipa alla mobilità per il prossimo anno scolastico dovrà compilare il modulo domanda nel portale del MIUR Istanze online.
I moduli da compilare saranno diversi a seconda del movimento richiesto
Modulo per Trasferimento
Sarà reperibile nella sezione “Mobilità scuola Secondaria II grado”
Modulo per Passaggio di cattedra
Sarà reperibile nella sezione “Mobilità scuola Secondaria II grado”
Modulo per Passaggio di ruolo
Sarà reperibile nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto
QUANTE DOMANDE
Possono essere presentate contemporaneamente più domande
Domanda di Trasferimento
È unica sia per movimento provinciale che interprovinciale, sia per posto comune che per sostegno
Domanda di Passaggio di cattedra
Il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso per le quali il docente possiede specifiche abilitazioni
Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.
In presenza di più domande di passaggio, i docenti devono indicare nel modulo domanda con quale ordine intendono che esse siano trattate e in questo caso si segue l’ordine di priorità indicato
Domanda di Passaggio di ruolo
Il passaggio di ruolo può essere richiesto:
- per un solo ruolo
- per più province
- per più classi di concorso appartenenti allo stesso ruolo
Si devono presentare tante domande quante sono le classi di concorso richieste.
In ogni domanda di passaggio di ruolo il docente deve indicare esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l’ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo, quindi il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento.
Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono, infatti, precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
In caso di più passaggi di ruolo (per diverse classi di concorso) si segue l’ordine di priorità indicato dal docente nelle singole domande
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Mobilità 2018 scuola secondaria II grado: quali e quante domande, modelli e tempistica ultima modifica: 2018-04-10T22:28:13+02:00 da