Mobilità 2020-2021, ecco come si calcola il punteggio della continuità

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 10.11.2019

– La continuità di servizio dei docenti si calcola per le domande di mobilità territoriale e professionale, sia se la domanda è volontaria o d’ufficio e anche per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari. Vediamo come si calcola la continuità del servizio e i casi in cui si interrompe.

Calcolo punteggio continuità del servizio

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio per la continuità del servizio per chi fa domanda di trasferimento volontaria, in tal caso questo punteggio è calcolabile se il servizio è stato prestato ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso 2019/2020 non si calcola, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2019/2020 per la mobilità 2020/2021, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2016-2017 o anche prima.

Al docente con continuità di servizio spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2018-2019 (sempre che non sia stato l’anno di prova), acquisisce il diritto  al riconoscimento di 2 punti nelle graduatorie interne di Istituto o nella mobilità d’ufficio. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità o di incarico triennale nel caso il docente sia titolare di ambito.

Interruzione della continuità del servizio

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto. Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, per  servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo,  non si interrompe la continuità nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

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