Mobilità 2021: vincolo triennale e quinquennale. Approfondimento

di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 7.3.2021.

Gilda Venezia

Risulta ancora valido il contratto sulla mobilità territoriale e professionale dei docenti. Nello stesso contratto è previsto in alcuni casi un vincolo triennale.

Vincolo triennale

Vediamo quali: “sono interessati dal vincolo triennale i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nell’art.2 comma 2, nello specifico docenti, di qualunque ordine e grado di istruzione, soddisfatti nel movimento volontario (trasferimento, passaggio di cattedra , passaggi odi ruolo) in seguito a preferenza analitica su scuola, oppure, per la mobilità professionale e per il trasferimento in altra tipologia di posto, anche in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità”.

Ad esempio se un docente , nell’anno scolastico 2019/2020 , ha chiesto ed ottenuto una scuola richiesta in modo specifico (preferenza analitica su scuola) non potrà presentare domanda di mobilità rientrando nel vincolo triennale.

I docenti che rientrano nel vincolo triennale sono obbligati a rimanere per un triennio nella scuola assegnata e non potranno partecipare alla mobilità volontaria per i successivi tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico per il quale hanno ottenuto il movimento richiesto.

Sono esonerati da tale vincolo temporale:

  • docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI;
  • docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, diversa dalla scuola nella quale hanno il diritto al rientro con precedenza.

Vincolo quinquennale ( immessi sia da Gae che da concorso)

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

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Mobilità 2021: vincolo triennale e quinquennale. Approfondimento ultima modifica: 2021-03-07T12:31:38+01:00 da
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