di Lara Sardi, Scuola in Forma, 20.2.2022.
Punteggio aggiuntivo per la mobilità docente: in cosa consiste, i casi in cui si mantiene e i motivi per cui si perde.
In queste ultime settimane, ci stiamo occupando spesso della mobilità docenti 2022 poiché, a breve, dovrebbe avviarsi la procedura per i movimenti: si attende, infatti, che un’apposita Ordinanza Ministeriale indichi le direttive da seguire per i trasferimenti del personale docente per il prossimo anno scolastico 2022/23, compresa la finestra temporale entro cui poter inoltrare le domande. Di seguito alcuni chiarimenti in merito al punteggio aggiuntivo, a chi spetta, quando si mantiene e quando si perde.
Cosa è il punteggio aggiuntivo in merito alla mobilità docenti
Il punteggio con cui ogni docente interessato presenta la propria domanda di mobilità si calcola in base alle voci indicate dall’Ipotesi CCNI 2022/25: in modo particolare, la Tabella A per la mobilità territoriale e la Tabella B per la mobilità professionale. Le tabelle titoli, allegate all’ipotesi del nuovo contratto, non prevedono più la possibilità di acquisire il punteggio aggiuntivo: questo consiste in un bonus una tantum pari a 10 punti di cui hanno potuto usufruire i docenti che, per un triennio, a cominciare dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale. Il punteggio spettava anche a chi, pur presentando domanda, l’aveva, comunque, revocata entro i termini previsti.
Casi in cui si mantiene il punteggio aggiuntivo e quando si perde
Si è attribuito questo bonus sia in merito alla mobilità territoriale che per i passaggi di ruolo e cattedra rientranti nella mobilità professionale, senza distinzione di punti. Per ottenere tale punteggio, i docenti non hanno dovuto presentare domanda di trasferimento o passaggio per almeno 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo nella scuola di titolarità, più altri 3 in cui non si è presentato istanza volontaria in ambito provinciale.
Se il docente ha presentato domanda di mobilità volontaria, anche se questa non ha avuto esito positivo, il punteggio aggiuntivo si perde: diverso è il caso quando la domanda di trasferimento è condizionata, cioè a seguito di comunicazione di perdente posto. I docenti soprannumerari che si ritrovano costretti a presentare richiesta di trasferimento, infatti, mantengono questo bonus. Anche chi inoltra domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità, a seguito di contrazione di organico, mantiene tale punteggio.
Una volta acquisito, il docente non perde il bonus nel momento in cui presenta possibile domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, in ambito provinciale: la sola presentazione della richiesta, infatti, non determina la perdita dei punti se già ottenuti. Decadono, invece, quando si ottiene trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra.
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Mobilità 2022, quando spetta o si perde il punteggio aggiuntivo? ultima modifica: 2022-02-20T21:07:51+01:00 da