Mobilità 2023/24: i vincoli

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2 marzo 2023.

 

I vincoli

I vincoli previsti all’art.1 commi 2- 4- 6 e 7 dell’ordinanza Mobilità 2023/24 sono i seguenti:

art.1 comma 2: vincolo triennale previsto dal CCNL 2018

Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Art. 1 Commi 4 e 6: vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022

Si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/23

Limitatamente all’anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l’istanza di mobilità, tuttavia la convalida della domanda è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2.

N.B. I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021-22 (art. 59 comma 4 DL 73) assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica nel medesimo anno scolastico non sono assoggettati al vincolo triennale. (art. 1 comma 5 OM)

Art. 1 comma 7: vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021)

A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

 

 

 

Mobilità 2023/24: i vincoli ultima modifica: 2023-03-02T05:41:47+01:00 da
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