Mobilità 2023, alcune FAQ

Mobilità 2023, alcune risposte ai quesiti inviati dai nostri lettori [L’esperto risponde]

 

Diamo risposta ad alcuni quesiti che ci sono stati posti dai nostri lettori sulla prossima mobilità 2023-2024 dei docenti e del personale Ata.

Le piccole isole eliminate dalle preferenze distrettuali

Un docente residente a Messina, ma titolare nella provincia di Reggio Calabria, ci chiede: “si può evitare di esprimere nella domanda di mobilità le isole Eolie, senza rinunciare a nessun altro comune della provincia?”

Ai sensi dell’art.9, comma 8, dell’OM 36 dell’1 marzo 2023, sulla mobilità 2023-2024, è specificato che qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura”isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale. Per cui è sicuramente possibile evitare le scuole ubicate nelle piccole isole senza rinunciare a tutti gli altri distretti della provincia.

Ecco quante province per il personale ATA

Un collaboratore scolatico ci chiede: “Quante province posso esprimere nella domanda di mobilità? Posso fare contemporaneamente la domanda nella provincia di titolarità e anche per altre province diverse da quella di titolarità?”

Diversamente dal personale docente, il personale Ata può fare domanda di mobilità provinciale, ovvero all’interno della medesima provincia di titolarità, ma può produrre contestualmente la domanda di mobilità interprovinciale verso una e una sola altra provincia differente da quella di titolarità. In buona sostanza al difuori della provinciadi titolarità si può scegliere una sola provincia verso la quale indirizzare la domanda di mobilità interprovinciale Ata. In caso di mobilità provinciale e interprovinciale, se soddisfatte entrambe, prevale sempre quella interprovinciale su quella provinciale.

La docente non è affatto vincolata

Una docente di ruolo ci chiede: “Ho avuto il passaggio di ruolo all’infanzia a partire dall’1 settembre 2021, in altra provincia con preferenza sintetica ed ho superato l’anno di prova nel 2021-2022, adesso avrei voluto fare domanda di mobilità 2023-2024, posso farla o sono vincolata per un triennio nella scuola di titolarità dove sono passata di ruolo?”

La docente non è affatto vincolata, in quanto all’atto del passaggio di ruolo all’infanzia non esisteva, contrattualemnte nessun vincolo per chi veniva trasferito in altra provincia su preferenza sintetica. Il vincolo interprovinciale per qualsiasi tipo di preferenza è stato introdotto nella mobilità 2022-2023 e non riguarda i trasferiti in altra provincia per l’anno scolastico 2021-2022. Per cui la docente potrà fare domanda di mobilità territoriale o di mobilità professionale per l’anno scolastico 2023-2024.

Trasferimento e passaggio di cattedra

Una nostra lettrice ci chiede:” Sono docente titolare di matematica A026, ma avendo anche l’abilitazione in A027 ( matematica e fisica), posso fare domanda di trasferimento per A026 e domanda di passaggio di cattedra in A027? Quale delle due istanze precede l’altra?”

La risposta è affermativa, se ovviamente la docente non è vincolata a permanere per un triennio nell’attuale scuola di titolarità. Nel caso non sia vincolata, potrà fare la domanda di trasferimento per A026 e, se ha passato anno di prova ed è abilitata in A027, potrà anche richiedere passaggio di cattedra per matematica e fisica. Ai senti dell’art.8, comma 2 dell’OM mobilità dell’1 marzo 2023, c’è da sapere che i docenti degli istituti di istruzione secondaria, che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono specificare, nell’apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

Ricongiungimento e familiare trasferito per lavoro

Una docente ci chiede: “Posso fare valere il punteggio di ricongiungimento al coniuge nel comune in cui mio marito si è trasferito per motivi di lavoro dal febbraio 2023 e quindi non ha ancora la residenza in questo nuovo comune?”

Si, potrà avvalersi del ricongiungimento e dei relativi 6 punti sul comune in cui è stato trasferito il marito dall’1 dicembre 2022, ovvero nei tre mesi antecedenti la data di emanazione dell’OM 36 sulla mobilità 2023-2024. Infatti ai sensi dell’art.4, comma 13, dell’OM mobilità, dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Precedenza su posti di sostegno per soprannumerari

Sono un docente di latino e greco in un liceo classico, molto probabilmente sarò perdente posto perché ultimo in graduatoria e perchè c’è una notevole contrazione di posti in organico della mia classe di concorso, avendo il titolo di specializzazione sul sostegno, potrei avere precedenza per i posti di sostegno, come soprannumerario, sulla scuola in cui sono ancora titolare?

Ai sensi dell’art.13, comma 5, dell’OM 36 mobilità 2023-2024, il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

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Mobilità 2023, alcune FAQ ultima modifica: 2023-03-06T04:22:58+01:00 da
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