Avv. Elena Spina, DirittoScolastico.it, 23.12.2019
– Tribunale di Roma. Sentenza n. 10199-2019 del 19 novembre 2019 –
Nuovo decreto scuola – mobilità – assunti buona scuola L. 107/2015 fuori sede – ultima corsa in aula – sia il Tar del Lazio sia il Tribunale di Roma iniziano a prendere atto dell’annullamento erga omnes dell’O.M. 241/2016.
Dopo la votazione al Senato, è diventato definitivo e sarà pubblicato a fine anno il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. Come noto, questo Decreto annuncia nuove procedure concorsuali, il Concorso straordinario secondaria ed il Concorso ordinario secondaria. A onor del vero qualche vecchia disfunzione e ingiustizia del passato è stata risolta, penso ad esempio alla annosa questione degli ingabbiati, i docenti di ruolo esclusi finora così ingiustamente dai concorsi per carenza di abilitazione, oggi sono finalmente tra gli ammessi.
Ma quello che oggi balza agli occhi è la norma contenuta nel comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che innalza da 3 a 5 anni scolastici di effettivo servizio – per tutti i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato – l’obbligo di permanenza nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.
La norma impone che: “Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti: « 3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.”
Queste nuove disposizioni impongono una riflessione e un aggiornamento sullo stato dell’arte di tute le posizioni degli assunti da “buona Scuola” fuori sede che, dopo gli errori dell’ “algoritmo”, ancora non hanno avuto un riesame,nonostante l’annullamento erga omnes della O.M. n. 241/2016 nelle aule di giustizia. Per queste posizioni, mentre il Ministero blocca la mobilità per cinque anni, le Aule di giustizia iniziano di nuovo un orientamento positivo. Anche il Tar del Lazio riconosce ormai che “In punto di portata delle sentenze della Sezione n. 9924, 9929 et similia del 10 settembre 2018 recanti annullamento della mobilità straordinaria indetta ed espletata sulla base dell’O.M. n. 241/2016, il Collegio non può che predicarne l’efficacia erga omnes, riconosciuta anche di recente dal Consiglio di Stato alle sentenze del T.A.R. Lazio disponenti l’annullamento di atti generali spieganti effetti inscindibili su tutto il territorio nazionale nei confronti di una generalità indistinta ed individuata di soggetti dell’ordinamento, atti che sovente posseggono anche una intrinseca sostanziale natura regolamentare”.(Tar del Lazio Sent. n.13069/2019 – C.d.s. n. 8472/2019). Questo vento arriva anche nei Tribunali Civili che riconoscono come “L’operato del Miur sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello indicato (e cioè, a quello del più alto punteggio) e che, anche in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione convenuta, deve ritenersi illegittimo” (Sent. Tribunale Civile Sez Lavoro di Roma n. 10199/2019).
A bocce ferme ! per quanto ricostruito, dopo il Nuovo Decreto Scuola, per chi dopo la buona scuola non si sia ancora visto assegnare la corretta sede definitiva di servizio e non sia rientrato nella propria provincia di residenza il consiglio è di diffidare con urgenza il Miur a provvedere alla immediata correzione delle sedi erroneamente assegnate a correggere il proprio operato.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.