Mobilità, blocco quinquennale decreto scuola e CCNI. Se ne parlerà il 5 marzo?

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Orizzonte Scuola, 3.3.2020

– Mobilità: incontro al Ministero il prossimo 5 marzo. Si parlerà anche del blocco quinquennale?

Incontro 5 marzo

Il prossimo 5 marzo, come riferito, i sindacati saranno al Ministero per parlare di mobilità. Si tratta del primo incontro che porterà alla pubblicazione dell’annuale ordinanza che indicherà, tra le altre cose, le date di presentazione delle domande di trasferimento e passaggio di ruolo.

Contratto triennale: sarà aggiornato?

Il contratto relativo alla mobilità, com’è noto, è triennale, tuttavia, alla luce delle novità introdotte dal decreto scuola DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, dovrebbe essere aggiornato.

L’articolo 1, comma 17-octies , della suddetta legge così dispone:

17-octies. Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e’ sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche’ le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui
all’articolo 401 del presente testo unico.

Previsto dunque il blocco quinquennale per gli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2020/21, eccetto il personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92  . Tale blocco riguarda non solo i trasferimenti ma anche l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione e le supplenze conferite ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007.

Come detto sopra, il contratto dovrà essere aggiornato, anche alla luce di quanto previsto sempre dall’articolo 1, comma 17 novies, della summenzionata legge 159/2019, che dispone la non derogabilità della disposizione tramite Contratto.

Conclusioni

Il problema non si pone per il corrente anno scolastico, considerato che la disposizione del blocco quinquennale del decreto scuola è prevista per i neoassunti dal 2020/21, tuttavia è un tema che andrà affrontato.

I blocchi attualmente previsti sono quelli di cui abbiamo già parlato, ossia:

  • blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione per i docenti di I e II grado DM 631 (in vigore dal 1° settembre 2019);
  • blocco dei tre anni nella stessa scuola (già in vigore per la mobilità a.s. 2019/20).

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Mobilità, blocco quinquennale decreto scuola e CCNI. Se ne parlerà il 5 marzo? ultima modifica: 2020-03-04T04:01:23+01:00 da
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