di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 28.12.2018
– I docenti titolari su posto di sostegno, se hanno superato l’obbligo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto, potranno chiedere mobilità territoriale o professionale sul 100% dei posti comuni disponibili. Massimo entro il 30 dicembre verrà pubblicata l’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022.
Da sostegno a posto comune ecco come si passa
Richiedere il passaggio dalla titolarità di posto sostegno a quella a posto comune, nello stesso ordine ed eventualmente grado di istruzione, non è altro che presentare una semplice domanda di mobilità territoriale selezionando l’opzione tipologia di posto “comune”. Il trasferimento avverrà sul 100% dei posti disponibili al momento dell’effettuazione dell’operazione di mobilità.
Ovviamente la tipologia di posto selezionata sarà valida per tutte le preferenze richieste. È utile sapere che nel modulo di domanda di mobilità il docente può richiedere, nel caso della scuola secondaria di II grado e prima della scelta delle preferenze di scuole, comuni e province, la scelta di tipo di posto, sostegno e/o comune, e, se vuole sceglierli entrambi, dovrà indicare, con i numeri 1 e 2, l’ordine di preferenza. Il docente titolare di sostegno, nel caso volesse scegliere la tipologia di posto comune, deve rispondere no alla richiesta se è ancora nel quinquennio.
Nel caso della scuola secondaria di I grado, la compilazione è identica a quella di II grado con la differenza che il docente può scegliere, con i numeri 1,2 e 3, l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno psicofisico, vista e udito. Il docente può, avendo superato il quinquennio di servizio su sostegno, decidere di fare richiesta anche solo per il posto comune,
Più articolato è il discorso per la scuola primaria e dell’infanzia. Nel caso della scuola primaria il docente titolare sul sostegno può richiedere anche solo il posto comune e/o lingua. Potrebbe anche richiedere sia il posto comune e/o lingua quello di sostegno, speciale o a indirizzo didattico differenziato, selezionando l’ordine di preferenza. Anche in questo caso il docente potrebbe scegliere l’ordine di preferenza del posto di sostegno tra psicofisico, vista e udito. Per la scuola primaria esiste anche l’ordine di preferenza per i posti speciali, speciale vista, udito, Montessori, Agazzi e Pizzigoni.
Nel caso della scuola dell’Infanzia cambia solo, rispetto alla primaria, che c’è solo il posto comune e non c’è quello di lingue e che nei posti speciali non c’è il metodo Pizzigoni. Per il resto la scuola dell’Infanzia è uguale alla primaria.
Il docente titolare su sostegno può poi chiedere, sempre se ha superato il quinquennio, il posto comune in altro ordine di scuola o grado di istruzione in cui ha abilitazione all’insegnamento. In tal caso si tratterebbe di un passaggio di ruolo.
Ordine delle operazioni di mobilità
L’allegato 1 al CCNI mobilità 2019-2022 indica l’ordine delle operazioni di mobilità nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo. È utile sapere che tale ordine vede prima effettuare il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso e solamente dopo, sulla disponibilità dei posti rimasti vacanti, sarà effettuato il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza.
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Mobilità da sostegno a posto comune sarà su 100% delle disponibilità ultima modifica: 2018-12-28T19:46:54+01:00 da