Mobilità docenti 2016, possibile rinunciare a trasferimento ottenuto? Sarà possibile seguire la domanda

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  20.4.2016

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– I docenti interessati alla mobilità per il prossimo anno scolastico dovranno compilare e inviare online le domande entro i termini stabiliti dall’OM 241/2016.

Come chiarisce l’art.3 comma 1 dell’ordinanza, in relazione alla presentazione delle domande, il personale docente deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

Il docente in servizio in scuola diversa da quella di titolarità per utilizzazione o assegnazione provvisoria, quindi, dovrà inoltrare la domanda alla scuola di servizio e non a quella di titolarità.

In caso di errori nella compilazione della domanda o se fosse necessario apportare modifiche o aggiornamenti , il docente potrà intervenire di nuovo nella domanda già inviata, annullando l’invio, apportando le correzioni o aggiornamenti e inviando di nuovo. Questo, chiaramente, sarà possibile farlo solo entro i termini stabiliti dalla normativa per la presentazione delle domande in relazione alla fase di appartenenza, cioè entro il 23 aprile per la fase A ed entro il 30 maggio per le fasi B, C e D.

Come chiarisce l’art.5 comma 1 dell’OM, infatti, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

Si consiglia, quindi, se fosse necessario, di intervenire tempestivamente con modifiche o correzioni, senza aspettare l’ultimo giorno utile, perché, nel caso di problemi nella connessione al portale Istanze online, si rischierebbe di non riuscire a farlo o, ancora peggio, di non riuscire a effettuare l’invio definitivo.

Il docente che ha intenzione di revocare la domanda di mobilità, può farlo entro i termini stabiliti dall’ordinanza ministeriale nell’art.2 comma 7, cioè dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.

Si precisa che il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, è differenziato per le diverse fasi della mobilità e, come indicato nel comma 5 dello stesso art.2, risulta il seguente:

Fase A

  • scuola dell ‘infanzia: 30 aprile
  • scuola primaria: 12 maggio
  • scuola secondaria di I grado: 25 maggio
  • scuola secondaria di II grado: 8 giugno

Fase B –C e D

– Il termine è lo stesso per tutti gli ordini e gradi di istruzione ed è stabilito nel 24 giugno

Successivamente all’invio della domanda, il docente potrà seguire il suo percorso nel portale Istanze online mediante la funzione WORKFLOW che si può selezionare accanto ad ogni domanda di mobilità che è stata inviata. Per attivare questa funzione è necessario accedere alla sezione “Altri Servizi” e selezionare la voce “Mobilità in organico di diritto”, nella pagina che si aprirà sarà possibile visualizzare la domanda inviata cliccando su “Visualizza Dettagli” o visualizzare lo stato della domanda utilizzando il tasto “Workflow”.

Accedendo alla funzione “Workflow” sarà possibile per il docente visionare lo stato di “lavorazione” della domanda, cioè in quale fase dell’iter della mobilità si trova. Il pentagono che caratterizza la schermata della funzione “Workflow”, ha, nei vertici, le diverse tappe o fasi che la domanda deve percorrere. Lo stato in cui si trova la domanda è evidenziato dal colore blu del corrispondente vertice dove è indicata la precisa fase.

Le fasi che deve attraversare la domanda sono, quindi, cinque, e per ognuna viene indicato quanto segue:

  • 1° fase: domanda inviata alla scuola
  • 2° fase: domanda inviata all’USP
  • 3° fase: domanda convalidata dall’USP
  • 4° fase: domanda in elaborazione dai movimenti
  • 5° fase: domanda elaborata dai movimenti

Una volta che la domanda risulterà elaborata e si troverà, quindi, nella 5° fase, sarà possibile conoscere il risultato del movimento mediante la funzione “visualizzare il risultato del movimento”, che sarà attivata solo al termine del percorso pentagonale.

Nel percorso della domanda risulta molto importante la 3° fase, nella quale la domanda viene convalidata dall’USP e questo viene notificato al docente mediante mail nella casella istituzionale Istruzione.it, mediante comunicazione ufficiale dalla scuola di servizio e tale notifica risulterà consultabile anche nell’Archivio di Istanze online.

La data della notifica di convalida da parte dell’USP è molto importante per il docente, poiché da questa data decorrono i termini per un eventuale reclamo o ricorso in caso di errori nell’attribuzione del punteggio o nel riconoscimento di precedenze spettanti.

Come chiarisce, in merito, l’art.10 comma 2 dell’OM 241/2016: “L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato presso la scuola di servizio dell’insegnante, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche”,

Quindi il docente ha 10 giorni di tempo dalla data della notifica di convalida della domanda, per segnalare eventuali errori per lui penalizzanti e chiedere tempestiva correzione.

Alla fase conclusiva del percorso seguirà chiaramente la pubblicazione dei movimenti , le cui date previste dall’OM, sono diversificate per ordine e grado di istruzione, come indicate nell’art.2 comma 5:

Fase A

  • scuola dell ‘infanzia: 13 maggio
  • scuola primaria: 26 maggio
  • scuola secondaria di I grado: 9 giugno
  • scuola secondaria di II grado: 24 giugno

Fase B –C e D

  • scuola del! ‘infanzia: 18 luglio
  • scuola primaria: 18 luglio
  • scuola secondaria di I grado: 28 luglio
  • scuola secondaria di II grado: 9 agosto

Le modalità che dovranno essere seguite e rispettate per la pubblicazione dei movimenti sono indicate nell’art.6 comma 1 dell’ordinanza ministeriale, dove si chiarisce quanto segue:

I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.”

I docenti che otterranno il movimento richiesto come saranno informati?

Ai docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento

alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

  • alla scuola o istituto di provenienza;
  • alla scuola o istituto di destinazione;
  • al locale dipartimento provinciale del tesoro.

E’ possibile rinunciare al trasferimento o passaggio ottenuto?

Come chiarisce l’ordinanza ministeriale, nell’art. 5 commi 5 e 6, non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Mobilità docenti 2016, possibile rinunciare a trasferimento ottenuto? Sarà possibile seguire la domanda ultima modifica: 2016-04-20T07:16:39+02:00 da
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