Ecco tutte le date per personale educativo e Ata.
Le date per la mobilità 2024/25 docenti saranno dal 26 febbraio al 16 marzo.Mentre per quanto riguarda il personale educativo, dal 28 febbraio al 19 marzo e per il personale Ata dall’8 al 25 marzo.
Nella giornata del 21 febbraio è stato siglato l’accordo che va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.
L’accordo in questione ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso.
In particolare, il CCNI pone l’attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.
Infatti, l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis deld.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Con la firma del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2024/2025 sono stati recepiti le innovazioni introdotte nel contratto collettivo nazionale 2019/2021, anche se sono rimasti i vincoli triennali previsti dalla normativa in vigore che possono essere eliminati solo ed esclusivamente da disposizioni di legge e non da contratti.
Il DL 44/2023 nel modificare il comma 3 dell’art. 399 del DLgs 297/94 ha previsto che , a partire dall’anno scolastico 2023/2024 i docenti neoassunti di tutti gli ordini e gradi di istruzione siano tenuti ad un vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni scolastici, compreso l’anno di prova.
Al vincolo si deroga nei casi di sovrannumero o esubero o grave disabilità personale e di assistenza per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Da quanto detto, quindi, si evince che anche i docenti immessi in ruolo, ma con un contratto a tempo determinato, sono vincolati e non possono presentare domanda di mobilità. Ciò nonostante la sottoscrizione di ieri 20 febbraio 2024, attraverso il negoziato ha dato delle risposte concrete ai problemi delle persone che aspirano a cambiare sede e che si trovano nella particolare condizione di essere:
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- nelle condizioni di cui all’art. 21 con invalidità pari a due terzi e
- nelle condizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 all’art 33,
≡ comma 3, ll lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno
≡ comma 5 diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino possibile alla persona bisognosa di assistenza
≡ comma 6, non possono essere trasferite in altra sede senza il loro consenso
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - nelle condizioni di fruire dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che prevede la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni se genitore di persone con handicap grave;
che rivestono la qualità di:
-
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Inoltre sono esentati dal vincolo i docenti:
- beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità e alle condizioni previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza,
- ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Di tutto questo si è occupata la diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 22 febbraio, alle ore 15,30. Presenti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.