Mobilità docenti: anni salvaprecari valgono solo se con supplenza

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Orizzonte Scuola, 10.5.2016

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Ricordiamo ai docenti neoimmessi in ruolo o assunti entro l’a.s. 2014/15 per interprovinciale che si apprestano alla compilazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2016/17 che l’inclusione nel Salvaprecari negli anni scolastici 2009/10 e/o 2010/11 non dà di per sè diritto a punteggio. Il punteggio deriva invece dal servizio effettivamente svolto.

Molti docenti chiedono se i 12 punti cui l’accesso al salvaprecari ha dato diritto nelle Graduatorie ad esaurimento siano un punteggio utilizzabile anche per le domande di mobilità, in particolare per la richiesta di sede/provincia definitiva che i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 si apprestano a presentare entro il 02 giugno 2016.

Precisiamo che i 12 punti del Salvaprecari sono da considerare esclusivamente in relazione alle Graduatorie ad esaurimento, poichè il provvedimento Salvaprecari è stato creato per tutelare i docenti attraverso interventi finalizzati alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo. Essi non possono essere utilizzati come tutela ai fini della domanda di mobilità.

Nella domanda di mobilità il servizio prestato in virtù dell’inserimento nel Salvaprecari va considerato alla stregua degli altri servizi, ovvero può essere valutato come preruolo se prestato per non meno di 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Tutto sulla mobilità fasi B, C, D

Mobilità docenti: anni salvaprecari valgono solo se con supplenza ultima modifica: 2016-05-10T15:07:42+02:00 da
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