Mobilità e corsi di perfezionamento/master. Ecco i criteri per la valutazione

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Orizzonte Scuola, 23.2.2019

– I corsi di perfezionamento e i master conseguiti successivamente al diploma o alla laurea vengono valutati 1 p. nel trasferimento. A quali condizioni?

Michele scrive
vorrei porre un quesito circa la valutazione ai fini della mobilità docenti, di un corso di perfezionamento post diploma  di 60 cfu e 1500 ore, per un docente abilitato all’insegnamento nella scuola primaria con laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze della Formazione, e se c’è una norma di legge o una sentenza che vieta espressamente di valutare questo titolo, tenuto conto che la nota (13) della tabella dei titoli generali per la mobilità 2019, recita: “il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato”.

Quali corsi si valutano

Nei trasferimenti la lettera E della tabella titoli allegata al CCNI mobilità dispone che per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – si attribuisce 1 punto per ogni corso  (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici).

2005/06: lo spartiacque

Fermo restando che il corso deve essere annuale le note specificano che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. Poi, come giustamente scritto, che è riconosciuto il punteggio anche al personale diplomato.

Conclusioni

Nel caso sottoposto da Michele il problema del “diplomato” non si pone nemmeno perché nel quesito si fa riferimento a docente che ha l’abilitazione di SPF che si ricorda come sia una laurea a tutti gli effetti prima ancora che un’abilitazione. In ogni caso ammesso che il corso sia stato conseguito con il solo diploma magistrale è comunque valutabile. L’unico vincolo, quindi, in entrambi i casi, è se i corsi conseguiti facciano riferimento a scienze dell’educazione e/o alle discipline attualmente insegnate dal docente.

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Mobilità e corsi di perfezionamento/master. Ecco i criteri per la valutazione ultima modifica: 2019-02-24T08:12:14+01:00 da
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