di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 23.9.2019
– Ad una docente titolare in una scuola di Treviso, che fruiva del diritto di precedenza per assistere, nella provincia di Cosenza, il figlio gravemente disabile, le veniva negato tale diritto previsto ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2019/2022 e maggiormente dalla legge 104/1992. Il giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, ordina l’immediato trasferimento della docente nella provincia cosentina.
Ordinanza del giudice del lavoro di Cosenza
La docente che ha avuto questa ordinanza di trasferimento su Cosenza, è stata tutelata dall’avv. Graziella Algieri che sta seguendo altri ricorsi, sempre per la provincia di Cosenza, riguardanti il diritto di precedenza per la mobilità interprovinciale per i figli referenti unici che devono assistere uno dei genitori.
Nell’ordinanza n.15062/2019 del 04/09/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza si legge nella sua interezza l’art. 13, comma 1, punto IV) del CCNI mobilità 2019/2022.
Orbene, la norma applicata dal MIUR in sede amministrativa prevede che “ Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela…”
“Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge o la parte di unione civile e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”.
Considerazioni dell’avv. Graziella Algieri
Abbiamo contattato lo studio legale Graziella Algeri per chiedere delucidazioni sui ricorsi che sta seguendo. L’avvocato si è detta molto soddisfatta dell’esito di questa ordinanza che è stata discussa a Cosenza in quanto il ricorso d’urgenza è stato presentato prima del 31 agosto quando ancora la docente era assegnata provvisoriamente in una scuola della provincia cosentina. Il giudice ha riconosciuto il diritto di precedenza della docente ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7, della legge 104/92 ed ha ordinato di trasferire la ricorrente, anche in situazione di esubero, su un posto e presso un Istituto scolastico di II grado della provincia di Cosenza, o in subordine, della provincia di Catanzaro o Vibo Valentia.
L’avv. Graziella Algeri è fiduciosa di vincere, proprio per l’impianto delle motivazioni di questa ordinanza, anche altri ricorsi riferiti in particolare modo alla mobilità interprovinciale con diritto di precedenza per i figli referenti unici che devono assistere i genitori in situazione di gravità. Per quanto emerso dal dibattimento e per la convinzione professionale dell’avv. Algieri, l’art. 13 del CCNI mobilità 2019-2022 non può negare la precedenza, per la mobilità interprovinciale, ai figli referenti unici che chiedono di assistere il genitore gravemente disabile.
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Mobilità, ordinanza giudice del lavoro di Cosenza e il diritto di precedenza ultima modifica: 2019-09-24T04:45:35+02:00 da