Mobilità professionale e vincoli triennali

Chi può chiederla e quali requisiti occorre possedere.

Gilda Venezia

In attesa che sia sottoscritto il CCNI sulla mobilità per il biennio 2023/2024 e 2024/2025 e pubblicata la successiva O.M. volta a disciplinare la mobilità territoriale e professionale, vediamo di chiarire se il vincolo triennale è valido anche per la mobilità professionale, chi può chiederla e quali requisiti deve avere.

Vincolo triennale

L’art. 1, comma 2, del CCNI sottoscritto nel 2018 prevede che “Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale sia professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo”.

Chi è esonerato dal vincolo triennale

Non si applica il vincolo triennale al seguente personale scolastico che beneficia delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI: non vedente, emodializzato, con disabilità, necessitante di particolari cure continuative, assistente il coniuge e/o il figlio con disabilità o figlio assistente il genitore con disabilità; il principio dell’assistenza è valido anche per chi esercita la tutela legale o è un convivente; coniuge di militare o di categoria equiparata, personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Chi può chiedere il passaggio

Ciascun docente che abbia un servizio nella stessa scuola per almeno un triennio può presentare la domanda di passaggio, esprimendo con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Requisiti richiesti

I docenti che intendono transitare da un ordine e grado di scuola a un altro devono, al momento della presentazione della domanda, aver superato il periodo di prova; avere la specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto e per quanto riguarda i passaggi di cattedra, la specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Possono chiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno i docenti, gli educatori e gli insegnanti tecnico pratici che oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto siano in possesso anche dello specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

 

Mobilità professionale e vincoli triennali ultima modifica: 2023-02-22T04:47:25+01:00 da
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