Mobilità scuola docenti 2016, per i passaggi di cattedra e ruolo è prevista una sola precedenza

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  13.1.2016

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– Le precedenze previste nell’ipotesi di CCNI per la mobilità 2016/17, sono indicate nell’art.13 dove, nella parte introduttiva del comma 1, si chiarisce quanto segue:

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”.

Viene sottolineato, quindi, che la loro valutazione è relativa alle diverse fasi della mobilità territoriale e nessun cenno viene fatto per la mobilità professionale, cioè per i passaggi di cattedra e di ruolo.

L’unico riferimento esplicito alla mobilità professionale lo troviamo solo nel punto I) dell’art.13 dove si considera la precedenza nella mobilità per i docenti con grave disabilità e dove si parla oltre che di mobilità territoriale anche di mobilità professionale:

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A di cui all’art 6, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Quindi, l’unica precedenza prevista per il passaggio di cattedra e per il passaggio di ruolo è quella indicata nel punto I) succitato mentre le altre precedenze indicate nell’art.13 dal punto II) al punto VIII) sono valide solo per la mobilità territoriale (trasferimenti), ma non per la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

Questa unica precedenza valida per la mobilità professionale viene evidenziata anche nell’allegato 1 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi.

Nelle operazioni relative alla fase A, infatti, nella sottofase 3-A che riguarda la mobilità professionale provinciale, sono inseriti, alle lettere a) e b), i seguenti movimenti:

a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, sono compresi i passaggi interprovinciali
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 13 del presente contratto, sono compresi i passaggi interprovinciali

E’ importante sottolineare, per i docenti interessati, che il loro movimento con precedenza rientrerà sempre nella fase A anche se al momento di presentazione della domanda di passaggio risultano titolari in altra provincia.

 

Mobilità scuola docenti 2016, per i passaggi di cattedra e ruolo è prevista una sola precedenza ultima modifica: 2016-04-13T14:01:58+02:00 da
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