Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 28.6.2017
– C’è una nuova pronuncia di merito dei giudici del lavoro sulla mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017.
Dopo le pronunce rese in sede cautelare, sulla scia dell’orientamento del Tribunale di Roma, seguito anche da quello di Pavia, con sentenza del 27 giugno, il Tribunale del lavoro di Ravenna ha ribadito l’illegittimità dell’accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012 già collocati nelle Graduatorie di Merito.
Il Giudice del lavoro di Ravenna, condividendo le tesi difensive dell’avv. Dino Caudullo, ha rilevato che “le ragioni che hanno indotto l’amministrazione (in applicazione dell’art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi”.
Con la decisione in commento, il Giudice del lavoro ha inoltre rilevato l’illegittimità delle note comuni al CCNI sulla mobilità 2016/2017, nella parte in cui escludono la valutabilità del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie.
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Mobilità straordinaria, niente accantonamenti per gli idonei GM 2012 ultima modifica: 2017-06-29T05:23:32+02:00 da