Neoimmessi in ruolo: le attività incompatibili con l’insegnamento, l’aspettativa e il part time

Gilda Veneziadalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.8.2023.

Gilda Venezia

Gli insegnanti immessi in ruolo devono fare la presa di servizio il 1° settembre. Si tratta di un atto obbligatorio del nuovo rapporto di lavoro.

Mi chi svolge un’altra attività lavorativa come si deve regolare?

I casi di incompatibilità

Il Testo unico della scuola all’art. 508 prevede quanto segue:

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

Incompatibilità assoluta per lavoro subordinato e attività di impresa

L’incompatibilità assoluta (come l’esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica). Sono compresi in questa tipologia anche i soci di società di persone (accomandatario di SAS, SNC o di società semplici) se sono personalmente e illimitatamente responsabili. Invece risultano attività compatibili i soci con responsabilità limitata (socio accomandante di SAS, di SRL, SRLS o SPA).

A chi si trova in tali condizioni non è permesso sottoscrivere un contratto di lavoro nel comparto scuola a meno di non risolvere il precedente rapporto di lavoro o l’incompatibilità. Tale divieto si applica sia nel caso di contratti a tempo indeterminato che di supplenze.

La norma stabilisce che assolutamente l’incompatibilità non deve sussistere al momento della stipula del contratto tra l’impiego pubblico e altra attività lavorativa.

Al momento della presa di servizio il neoimmesso in ruolo o aspirante ad un incarico di supplenza deve pertanto dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si fosse trovato in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico deve procedere all’annullamento del contratto.

Incompatibilità relativa per le libere professioni

L’incompatibilità relativa permette di svolgere l’attività di insegnamento e riguarda le libere professioniche richiedono la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

Compatibilità per collaborazioni

Vi sono infine attività che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico come la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese.

Non è possibile rinviare la presa di servizio

Ricordiamo che non è permesso posticipare di un intero anno scolastico la presa di servizio né è ammesso rinviare l’anno di formazione e prova per concludere l’attività lavorativa che si sta svolgendo se questa è incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato.

Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all’anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Nel 2019 è stata emanata una nota simile dall’USR Lazio (n. 30693 del 23 agosto 2019) che successivamente è stata rettificata e comunque non più applicabile. Per cui, non è più possibile rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Al riguardo si veda anche la nota n. 12340 del 22 Agosto 2022 dell’USR Piemonte:

Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Aspettativa prima o al momento della presa di servizio

Non si può in alcun modo richiedere prima o contemporaneamente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in corso al momento della nomina che sia incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Ugualmente il DS non può accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

L’inesistenza di rapporti di lavoro in vigore al momento della stipula del contratto deve essere dichiarata dall’interessato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al momento della presa di servizio.

Aspettativa dopo la presa di servizio

Il Dirigente scolastico può concedere a domanda l’aspettativa per motivi di lavoro nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente.

La norma di riferimento è l’art. 18, comma 3, del CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.

Il dipendente già in servizio ha la possibilità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo il proprio posto di lavoro; il principio fondante è che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio dipendente.

Le condizioni come detto sono 2:

  • il rapporto di lavoro con la scuola deve essere già gigente;
  • l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa non abbia alcuna incompatibilità accertata al momento della presa di servizio

Part time al 50% e lavoro subordinato

Chi conserva un contratto di lavoro subordinato presso privati o svolge attività professionali, può al momento della firma del contratto di lavoro stipulare regime di part-time al 50%.

Ciò consente di conservare il precedente rapporto di lavoro subordinato se di natura privata. Non è invece possibile cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Precisiamo infine che le attività di lavoro subordinato di natura privata sono lecite se non creano pregiudizio alle esigenze di servizio: non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della scuola.

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Neoimmessi in ruolo: le attività incompatibili con l’insegnamento, l’aspettativa e il part time ultima modifica: 2023-08-20T06:09:06+02:00 da
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