Nomina dei commissari esterni di maturità 2023

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 12 marzo 2023.
Gilda Venezia

I commissari esterni di maturità e il presidente si conosceranno solo all’inizio di giugno.

La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007, che individua i criteri di selezione, assegnazione e surroga in caso di indisponibilità degli insegnanti esterni della maturità 2023. A questa si aggiunge l’OM che ogni anno il Ministero emana e che per l’anno in corso si tratta dell’OM n. 45/20223.

 

I criteri

Riportiamo di seguito l’ordine di precedenza di selezione dei commissari esterni:

  1. Docenti a tempo indeterminato provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali
  2. Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell’attività didattica provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali
  3. Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell’anno scolastico provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali
  4. Docenti provenienti da istituti statali superiori collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, nel caso in cui, dopo aver effettuato tutte le nomine vagliando i punti precedenti, restino ancora delle nomine da effettuare.

I requisiti

I docenti a tempo determinato devono comunque possedere l’abilitazione all’insegnamento delle discipline d’esame.
Solo in caso di estrema necessità, in via eccezionale si può prescindere dal requisito dell’abilitazione, a condizione però che il docente  abbia il titolo di accesso valido per l’ammissione ai concorsi.

L’ordine delle nomine

Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

  1. Per la materia d’insegnamento;
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  2. Per la classe di concorso in cui è compresa la materia d’insegnamento.

Precisiamo inoltre che la nomina dei commissari esterni è fatta primariamente sulla base del principio di territorialità che in ordine prevede: comune, provincia, regione.

Le condizioni ostative

Il DM n. 6 del 17 gennaio 2007 individua anche le condizioni per cui i commissari esterni non possono essere nominati:

  1. Quando sono assenti o in aspettativa, posto che il rientro in servizio sia previsto in epoca posteriore all’inizio degli esami di Stato.
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  2. Quando si trovano in collocamento fuori ruolo o in utilizzazione in altri compiti
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  3. Quando sono in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
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  4. Quando godono di aspettativa o distacco sindacale
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  5. Quando sono oggetto di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente
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  6. Quando risultano indagati o imputati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa
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  7. Qualora si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare

Quando si verifica una di queste condizioni oppure il commissario scelto non può adempiere all’incarico e decide di rifiutare sulla base di un legittimo impedimento, subentra la sostituzione del commissario esterno di maturità.

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Le assenze

Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.

Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto

Qualorasiassentiilpresidente,peruntempononsuperioreaungiorno,possonoeffettuarsile operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

OM n. 45/20223.

MIM: tutto sulla Maturità 2023

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Nomina dei commissari esterni di maturità 2023 ultima modifica: 2023-03-12T04:02:56+01:00 da

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