di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 11.9.2024.
L’ultimo CCNL per il comparto scuola ha previsto delle novità per quanto riguarda la possibilità per i docenti di ruolo di accettare degli incarichi a tempo determinato dalle GPS.
Cosa prevede il contratto scuola
L’articolo 47 dell’ultimo CCNL abroga il precedente art. 36 del contratto 2007 e stabilisce che “il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Cosa vuol dire?
Il presente testo chiarisce alcune cose rispetto alla formulazione precedente:
- chiarisce che si può accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per altra classe di concorso – rispetto a quella in cui si è in ruolo – e per altra tipologia di posto;
- si possono accettare solo posti interi, ovvero il docente di ruolo non può lasciare temporaneamente il posto di ruolo per spezzoni al termine delle attività didattiche o annuali.
Chi comunque non può usufruire dell’articolo 47 CCNL
Tenete presente che non possono prendere supplenze da GPS:
- i docenti neoimmessi in ruolo nell’anno scolastisco 2024/25 perché sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del DM 158 del 31 luglio 2024;
- chi ha avuto una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo nel precedente anno scolastico (ovvero il 2023/24) . Questi docenti potranno ricoprire altri incarichi solo svolti tre anni nella scuola dove hanno iniziato il loro percorso;
- chi ha avuto una nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo quest’anno perché non può usufruire dell’articolo 47 del CCNL.