Orizzonte Scuola, 14.1.2020
– Il giudizio di non ammissione alla classe successiva si basa sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso: quali sono gli elementi che, secondo i giudici, hanno rilevanza in tale giudizio?
Il fondamento del giudizio di mancata ammissione. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva della non sufficiente preparazione dell’alunno e sul grado di maturazione personale del medesimo a fronte dei quali, l’ammissione alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (TAR Lombardia – Milano, Sezione III, Sentenza 19 agosto 2019, n. 1883). La giurisprudenza ha tuttavia esaminato alcuni elementi, assegnando ad alcuni di essi un’incidenza su tale giudizio.
Mancata predisposizione di strumenti di ausilio: NO. Le mancanze, da parte della scuola, nella predisposizione degli strumenti di ausilio allo studente che presenta particolari carenze o difficoltà di apprendimento (tra i quali anche il programma didattico personalizzato di cui alla Legge n. 170/2010) non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva. Tale giudizio, infatti, va operato esclusivamente alla stregua della sufficienza o insufficienza della preparazione raggiunta dello studente (TAR Lazio – Roma, Sez. III-bis, Sentenza 13 settembre 2019, n. 10952).
Mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico: NO. L’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione in merito all’andamento scolastico, non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che lo stesso si basa solamente, senza che a esso possa riconnettersi alcun intento punitivo, sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dell’alunno e sul grado di maturazione personale dello stesso (TARLazio – Roma, Sezione III-bis, Sentenza 12 febbraio 2019, n. 1811).
Carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero per alunni con insufficienze: NO. Le eventuali carenze della scuola in relazione alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero, non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12/10/2018, n. 9930) e, del resto, pure la valutazione del consiglio di classe in ordine al livello di preparazione e di apprendimento di fatto raggiunto da un alunno al termine dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione ad una classe successiva, non può dipendere da un’eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia ovvero dall’omessa attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico del medesimo (TAR Campania – Napoli, Sezione VIII, Sentenza 19 giugno 2019, n. 3370). L’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo”, sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale del medesimo, a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (TAR Lazio – Roma, Sezione III-bis, Sentenza 19 ottobre 2018, n. 10105).
Omessa attivazione delle iniziative di sostegno: NO. In sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in adeguati corsi di recupero, i quali non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo delle prove di esame, atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa soltanto sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente, sia dell’incompleta maturazione professionale, ritenute indispensabili per entrare alla successiva fase di studi (TAR Campania – Napoli, Sezione VIII, Sentenza 17 luglio 2019, n. 3957).
Omessa comunicazione ai genitori del numero delle assenze: SI. È illegittimo il provvedimento di non ammissione di un alunno alla classe successiva, perché era stato assente per un ampio numero di giorni, nell’ipotesi che il profitto scolastico complessivo era positivo e l’istituto non aveva informato i genitori dei rischi di queste numerose assenze. La sentenza ha precisato che sarebbe stata necessaria una “motivazione rafforzata” sulle attività che l’Istituto avrebbe potuto e dovuto compiere informando i genitori (TARPuglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 25 maggio 2018, n. 899).
Presenza scolastica: SI/NO. La presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (TAR Puglia – Lecce, Sezione II, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 1436).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Non ammissione alla classe successiva: rendimento, assenze, corsi di recupero attivati. Una guida per non fare errori ultima modifica: 2020-01-15T05:26:40+01:00 da