Novità supplenze: docenti non potranno lasciare supplenza breve (da istituto) per un’altra che termina alla fine delle lezioni

di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 5.10.2020.

Gilda Venezia

Numerosi docenti precari si stanno chiedendo se una volta accettata una supplenza breve da istituto potranno lasciare questa supplenza per un’altra che termina alla fine delle lezioni.

Per rispondere al quesito dei lettori va innanzitutto precisato che fino all’anno scolastico 2019/2020 , ai sensi del  DM 131/07 – art. 8 comma 2 , era possibile  “risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre” . 

Tale possibiltà “non è prevista” dal recente  O.M. 60/2020. In particolare lo stesso O.M. prevede tre tipologie di supplenza:

a)  supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. 

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti. Si riferisce a supplenze temporanee per esigenze diverse rispetto ai due casi a) e b). 

La risposta al quesito: l’esempio

Cercando di semplificare il burocratese ,  la normativa distingue le supplenze “fino al termine delle lezioni” da quelle fino al 30 giugno e 31 agosto.

Un docente , a differenza di quanto avveniva l’anno scolastico passato  , non potrà più lasciare  una supplenza breve (es. due mesi conferita da istituto) per un’altra supplenza  , conferita da graduatorie di istituto , che arrivi fino al termine delle lezioni.

Allo stesso modo ,  occorre precisare che  è sempre consentito lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto (comprese le nomine Covid)  per un’altra conferita da GAE o GPS (30 giugno e 31 agosto) e in subordine dalle  GI   fino al 30 giugno o 31 agosto.

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Novità supplenze: docenti non potranno lasciare supplenza breve (da istituto) per un’altra che termina alla fine delle lezioni ultima modifica: 2020-10-05T21:20:05+02:00 da
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