Oggiscuola, 20.10.2017
– Una delle lamentele più ricorrenti di questi tempi, in cui vengono pubblicati, in diverse scuole, gli orari scolastici definitivi, è quella proveniente da alcuni docenti per i presunti torti subiti, nella composizione oraria settimanale. Ci si lamenta per l’eccesso delle ore buca, soprattutto quando queste, superano le due unità orarie, inoltre c’è chi è contrariato per l’eccesso dei carichi orari giornalieri, questo capita quando, in una stessa mattinata, vengono rifilate allo stesso docente 5 ore consecutive o, ancora peggio, 5 ore con il buco in mezzo.
Altre tipiche lagnanze dei docenti, sono anche quelle di chi viene utilizzato troppo spesso alle prime e ultime ore scolastiche. Quando vengono pubblicati gli orari definitivi delle scuole, oltre a guardare i presunti torti subiti del proprio orario settimanale, l’occhio del docente corre con sguardo, attento e fortemente critico, sull’orario dei colleghi. Ecco che, vedendo l’orario di una tale collega o di un tal collega, senza buchi, ben equilibrato tra entrate alla prima ora e uscite all’ultima, con un massimo di quattro ore consecutive di lezione e magari con il sabato come giornata libera, scattano le invettive e a volte anche le minacce contro chi ha fatto l’orario.
Certo è, che fare l’orario non è una cosa semplice, ma bisogna procedere nella sua compilazione con molta attenzione ed usare tutto il buon senso possibile, per fare in modo di non creare ingiustificate disparità tra le varie componenti del collegio. Come difendersi, nei limiti della normativa vigente, da orari scolastici che si ritengono realmente vessatori e soprattutto anti didattici?
Per prima cosa bisogna sapere che un orario scolastico non è mai da considerarsi definitivo a tal punto da ritenere, laddove si riscontrino anomalie evidenti, impossibile cambiarlo. Infatti bisogna sapere che l’orario settimanale, per cui è responsabile il dirigente scolastico, è un atto di gestione, e come tale può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento dell’anno, per far fronte a specifiche e motivate richieste del docente, sia che esse afferiscano a questioni di natura didattica, sia per gravi esigenze personali. É il dirigente scolastico a decidere, con il proprio buon senso e se ritiene legittime le istanze del docente, a decidere se modificare l’orario scolastico, anche ad anno abbondantemente iniziato. Comunque di solito, è norma che in una buona piattaforma contrattuale integrativa d’Istituto, dirigente scolastico ed RSU, in pieno accordo, individuino alcuni criteri per articolare l’orario settimanale di servizio dei docenti.
Cosa dovrebbe prevedere il contratto d’Istituto, firmato dalle rappresentanze sindacali della scuola, a cui il docente bistrattato, potrebbe appellarsi, per vedersi riconosciuto un orario di servizio migliore? Nel contratto integrativo della propria scuola si dovrebbe trovare normata la durata massima dell’orario di effettiva docenza giornaliera e dell’impegno orario complessivo giornaliero, il numero massimo di ore buca settimanali oltre il quale scatta una retribuzione forfettaria , l’itineranza, anche questa retribuita forfettariamente, tra un plesso all’altro della scuola, la durata dell’impegno orario per lo svolgimento delle attività pomeridiane, delle riunioni e del ricevimento individuale delle famiglie criteri di attribuzione del giorno libero utilizzo dei docenti in caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche. Inoltre in un buon contratto integrativo della scuola si dovrebbe trovare un punto specifico che abbia riguardo, anche per le questioni dell’orario di servizio settimanale, delle esigenze individuali da tutelare, come quelle della salute, in particolar modo delle gravi patologie, della legge 104/92, delle lavoratrici madri, di chi utilizza le 150 ore per motivi di studio.
Rispetto a quanto detto, che dovrebbe rappresentare il giusto equilibrio e il buon funzionamento di una scuola, derivante dall’intesa tra il DS e le RSU della scuola, intervengono in alcune scuole, purtroppo è il caso di dire, dei fattori destabilizzanti, come la decisione unilaterale dell’organizzazione del lavoro dei docenti da parte del dirigente. In questo caso il dirigente scolastico decide di non contrattare con le RSU, secondo quanto previsto dall’art.6 punto m) del CCNL 2006-2009, i criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente. In questo caso, in mancanza di una contrattazione integrativa su questi temi, il docente non ha più diritti di contestare, e deve accettare supinamente le decisioni dirigenziali ma sicuramente non sarà per niente contento del presunto sopruso subito.
.
.
Orario di servizio: quali sono le norme che tutelano il docente? ultima modifica: 2017-10-21T05:03:59+02:00 da