Ore eccedenti l’orario di cattedra

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 11.3.2024.

Gilda Venezia

Abbiamo trovato questo interessante post sulla pagina Facebook della Gilda di Brescia. Ve lo riproponiamo qui.

Le ore eccedenti si distinguono a seconda del tipo di Istituzione scolastica dove vengono prestate e per la natura e la durata dell’attività svolta:

  • approfondimento negli istituti professionali;
    .
  • sostituzione temporanea di colleghi assenti
    .
  • avviamento alla pratica sportiva;
    .
  • cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali, ovvero nei corsi integrativi per i diplomati del Liceo Artistico per l’intera durata dei corsi.

Le ore eccedenti effettuate nelle scuole oltre l’orario d’obbligo (da non confondere con le attività aggiuntive di insegnamento che sono pagate con il F.I.S.) sono regolate dalle norme contrattuali nazionali ed integrative, in vigore già prima del contratto del 24.07.2003. Le ore eccedenti prestate per l’intero anno scolastico sono normate, per rinvio contrattuale, dall’art. 88, comma 4, D.P.R. 31.05.1974 n. 417, nell’art. 6, D.P.R. 10.04.1987, n. 209 ed infine nell’art. 3, comma 10, D.P.R. 23.08.1988, n. 399. L’art. 3 comma 10 del D.P.R. n. 399/88, nel regolare la possibilità per il docente della scuola secondaria di effettuare servizio di insegnamento fino al tetto massimo di ventiquattro ore settimanali, stabilisce un diverso trattamento economico tra: le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti, da retribuire ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. n. 209/87 (per ogni ora di insegnamento 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale, aumentato del 20% come aggiornato dal DPR n. 399/88, art. 3 comma 10) e quelle prestate in classi collaterali, libere per l’intero anno scolastico, da retribuire ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. n. 209/87 (retribuzione che si riferisce alle cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore per cui ogni ora eccedente è compensata, ai sensi del 4° comma dell’art. 88 del D.P.R. n. 417/74 fino al 30 giugno o al termine della nomina). Il compenso per le ore di cattedra e collaterali è pari ad 1/18 del trattamento economico fondamentale in godimento. (v. Consiglio di Stato – Adunanza della Sezione seconda 19 maggio 2004 – Parere n. 2656/2002).

Il compenso, avendo valore stipendiale, deve essere conteggiato anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità, in proporzione dell’effettiva durata della nomina, come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato (n. 440 del 12.05.1995 e n. 8003 del 04.12.2003).

Per quanto riguarda le supplenze temporanee del personale docente Il Miur con nota prot. n. 9839 inviata l’8.11.2010 ai propri direttori regionali risponde alle pressanti segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell’assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.

Nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, la nota ribadisce l’obbligo di provvedere alla sostituzione del personale assente temporaneamente “prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.”

Afferma anche che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”

Pertanto, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e inferiori a 15 giorni nella scuola secondaria.

Per le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria fino a 10 giorni si potrà ricorrere alla procedura semplificata regolata dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Viene anche chiarito che per la retribuzione delle sostituzioni non è possibile utilizzare il Fondo d’Istituto che ha le finalità definite nell’articolo 88 del CCNL 2006/2009.

Ore eccedenti l’orario di cattedra ultima modifica: 2024-03-12T07:35:13+01:00 da
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