Ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento fino a 24 settimanali

RTS_logo2di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  3.10.2017

– Il docente può superare le 18 ore solo se le ore in più (fino a 6) gli vengono offerte dalla scuola in cui ha ricevuto l’incarico, secondo i criteri stabiliti dall’annuale circolare di Istruzioni operative per il conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore.  Requisito per accettare: il possesso della specifica abilitazione nella disciplina interessata. A tal riguardo si ricorda che il MEF ha trasmesso la nota 32509 del 6 aprile 2016 dell’IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) alle Ragionerie territoriali dello Stato per fornire indicazioni circa l’espletamento delle attività di registrazione e pagamento in materia di contratti di attribuzione di ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento.

In sintesi, secondo l’IGOP le ore eccedenti (previste dall’art. 30 del CCNL 2007/2009), ad eccezione di quelle correlate a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le 18 ore, debbono essere corrisposte limitatamente al 30 giugno e il loro conferimento al docente interessato deve partire dal giorno della effettiva prestazione del servizio fino a quella di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, restandone così preclusi i mesi di luglio e agosto.

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Ore eccedenti l’orario obbligatorio d’insegnamento fino a 24 settimanali ultima modifica: 2017-10-04T04:33:29+02:00 da
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