Passaggio di ruolo e anno di prova e formazione: quante volte si ripete nello stesso ordine e grado di scuola

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 9.11.2019

– Che succede per l’anno di prova e di formazione se nella propria carriera lavorativa il docente ottiene più volte il passaggio di ruolo?

Michela scrive
Sono vincitrice di concorso ordinario (infanzia 2016),  di ruolo da quest’anno e sto svolgendo l’anno di prova. Nel precedente anno ho già superato l’anno di prova presso una scuola primaria, dove risultavo essere già di ruolo con riserva in quanto entrata come diplomata magistrale a seguito di ricorso. In base a quanto previsto dal vigente Ccni mobilità  personale docente 2019/22 all’ art 4 comma 1 riportante la seguente dicitura “Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano  ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di  prova…..” non è  specificato né tantomeno esplicitamente richiesto che debba essere superato nella stessa classe di concorso. Chiedo dunque se potrò al momento dell’apertura della finestra Miur presentare l’istanza per il passaggio di ruolo alla scuola primaria. Grazie

Chi deve svolgere l’anno di prova

Devono svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • gli assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
  • i docenti che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo

 Percorso formativo

Il percorso formativo, che svolgeranno i docenti in anno di formazione e prova, è articolato in:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi e/o visite in scuole innovative;
  3. ” peer to peer “;
  4. formazione on-line

Le attività hanno una durata complessiva di 50 ore.

le ore destinate alle singole attività sono le seguenti:

  • bilancio iniziale delle competenze – 3 ore
  • incontro propedeutico – 3 ore
  • laboratori formativi e/o visite in scuole innovative – 12 ore
  • attività di peer to peer – 12 ore
  • formazione on-line – 14 ore
  • bilancio finale delle competenze – 3 ore
  • incontro di restituzione finale – 3 ore

Il prerequisito è ovviamente il raggiungimento dei 180 giorni di servizio durante l’anno scolastico di cui 120 di attività didattica.

Conclusioni

Il passaggio di ruolo, come noto, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A023, scuola di I grado, alla A011, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

Chi ottiene il passaggio di ruolo, dovrà, quindi effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo.

Ciò non è invece valido quando il passaggio di ruolo determina il “ritorno” ad un ruolo precedente nel quale il docente ha già avuto la conferma in ruolo.

È il caso di Michela  che è stata titolare nella primaria, poi nel corso degli anni ottiene il passaggio di ruolo o una nuova immissione in ruolo nella infanzia e successivamente al superamento dell’anno di prova  vuole richiedere un passaggio di ruolo nella primaria ritornando di fatto nel suo ruolo precedente.

Nella nuova circolare MIUR sull’anno di formazione è specificato che l’anno di prova e formazione non va effettuato da chi, già immesso in ruolo con riserva, abbia superato positivamente l’anno di formazione e di prova e che non va comunque ripetuto se ottiene una nuova immissione nel proprio ruolo e da chi ottiene il passaggio di ruolo e abbia già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado.

Quest’ultimo è il caso di Michela che qualora ottenesse nuovamente un passaggio di ruolo alla primaria non dovrà ripetere l’anno di prova e di formazione in quanto vale quello già svolto con la riserva.

L’unica precisazione da fare è che la domanda di passaggio non può essere già inviata quest’anno (2019/20) per il prossimo scolastico (2020/21) in quanto è appunto subordinata al superamento dell’anno di prova che necessariamente si conclude il 31/8 dell’anno scolastico di riferimento. Pertanto, si potrà inoltrare nel 2020/21 per l’a.s. 2021/22.

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Passaggio di ruolo e anno di prova e formazione: quante volte si ripete nello stesso ordine e grado di scuola ultima modifica: 2019-11-10T07:13:40+01:00 da
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