Passaggio di ruolo e anno di prova. La replica alla risposta del Ministero

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riceviamo e volentieri pubblichiamo. 

inviata da M.M.* , 19.1.2016.  

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Egr. Direttore Novelli, DG del Personale della Scuola,
in merito alla risposta da lei fornita ai docenti di ruolo che hanno richiesto il passaggio in altro grado  ci domandiamo come mai non vi è alcuna risposta ai quesiti da noi posti. In particolare mancano riscontri chiari in merito alla questione della retroattività e dell’equiparazione  tra noi e i docenti neoimmessi in ruolo.

Di seguito la sua risposta con i punti che risultano a nostro avviso inaccettabili e incongruenti.

“La legge n.107/2015 ha completamente innovato il periodo di prova, rendendolo più rigoroso ed integrandolo fortemente al periodo di formazione”
+ Non è vero: l’integrazione tra anno di prova e anno di formazione è esplicitamente prevista solo per coloro che sono immessi in ruolo, il passaggio di ruolo è istituto completamente diverso, quindi tale interpretazione è scorretta (in ogni caso non retroattiva), in quanto si vuole modificare (estendendone l’applicazione) la stessa L. 107 tramite atti amministrativi di rango inferiore, che peraltro non sono fonti giuridiche;

“che costituisce ancor prima di un obbligo, una vera e propria opportunità di sviluppo delle competenze trasversali del docente in ingresso, in un determinato ordine e grado di scuola.”
+ Lei è in contraddizione: proprio perché si tratta di competenze trasversali i docenti in ruolo da diversi anni ne sono in possesso e suona offensivo sentire che per lei un docente, peraltro già passato per percorsi e tirocini dei vari SISS e TFA, non sappia adattare competenze già acquisite al contesto specifico.

“Inoltre il nuovo modello formativo previsto dal D.M.850/2015 e dalla successiva circolare della Direzione generale per il personale scolastico n. 36167 del 05/11/2015, prevede un percorso che accompagna tutta la carriera e lo sviluppo professionale del docente” 
+ A parte il fatto che su tale modello formativo, da voi enfatizzato come il nuovo che salverà la scuola, non vi sono ancora evidenze di efficacia, in ogni caso nessuno ha mai affermato di non voler seguire la formazione ordinaria degli altri docenti.

“ed è orientato fortemente all’innovazione digitale, al «bilancio delle competenze», privilegiando attività laboratoriali e di ricerca-azione e stimolando continue riflessioni e produzione di documentazione sulla didattica che confluiranno in un “portfolio professionale”. 
+ Anche su questo lei si contraddice, infatti non è stata fatta alcuna ricerca da parte dell’Ammistrazione su quali competenze ogni docente abbia già sviluppato, non avete utilizzato i dati inseriti in Istanzeonline, né avete realizzato un sistema di rilevazione oggettivo (potrà esserlo quello basato sull’accordo tra tutor e singolo docente? Avete formato i tutor e i dirigenti al counselling professionale ?).

“In questo scenario, la formazione diventa un vero e proprio supporto per il docente neoassunto, “
+ Ci risiamo: non siamo neoassunti

“accentuato anche dalla fase di “peer to peer” , dove il docente-tutor svolge funzioni di accompagnamento, consulenza, supervisione professionale garantendo anche una più efficace predisposizione del materiale e dei contenuti da sottoporre al comitato di valutazione.”
+ Come detto sopra: i tutor diventano all’improvviso dei counsellor e dei coach del personale scolastico? I decreti e le note ministeriali da soli non hanno poteri “creativi” fino a questo punto. Forse, essendo usciti il decreto e la nota a fine ottobre, sarebbe stato meglio usare quest’anno per organizzare le scuole e formare in modo appropriato i soggetti coinvolti nella formazione e nella valutazione. In realtà, proprio la fretta di introdurre ad anno scolastico inoltrato il nuovo sistema, dimostra che l’intento era quello di applicarlo ai molti neo-assunti, cui poi sono stati “associati” a posteriori i passaggi di ruolo.

“Il periodo di formazione ha quindi anche l’obiettivo di preparare, nel miglior modo possibile il docente che dovrà essere valutato alla fine del periodo di prova.
Pertanto, se fino all’anno scorso la prassi consentisse che i docenti con un passaggio di ruolo non dovessero effettuare il periodo di formazione ma solo il periodo di prova, oggi, con il nuovo impianto normativo e con il nuovo modello formativo, questo non è più possibile. Infatti anche nel caso dei passaggi di ruolo, così come confermato dal DM 850/2015, la formazione è fortemente integrata con la “prova” e deve essere vista come un concreto supporto per la nuova “mansione” preparando solidamente alla valutazione davanti al comitato.” 

+ Trattandosi ormai di affermazioni già ripetute più volte, si veda quanto già detto.

“Per fare un esempio consideriamo un docente proveniente dalla primaria, che si trova ad insegnare, oggi, nella secondaria, italiano e latino. In questo scenario l’ambiente in cui il docente si trova ad operare è profondamente diverso e sicuramente più complesso. Basti pensare alla diversa età e maturità degli alunni con cui dovrà entrare in contatto ed alla conseguente necessità di rivedere e modificare le sue stesse metodologie didattiche ed il modo di relazionarsi anche con i genitori, colleghi e famiglie.” 
+ Stupiscono tali affermazioni, in quanto lei dovrebbe sapere che l’insegnamento ai bambini è decisamente più complesso, in quanto la distanza tra gli schemi e i processi mentali del discente e del docente richiedono uno sforzo di mediazione più globale e più radicale. Chi viene dalla primaria, tra l’altro, è molto più abituato a dare rilievo alla relazione educativa, ai metodi attivi e laboratoriali. Forse lei dovrebbe rovesciare il discorso: fatto salva qualche conoscenza sulle problematiche psicodinamiche e psicosociali degli adolescenti e sulle procedure gestionali tipiche della secondaria, è colui che passasse dalla secondaria alla primaria che dovrebbe fare una formazione più decisa, e sicuramente, su molti dei temi dell’innovazione didattica da lei citati, avrebbe da imparare dalle maestre e dai maestri della primaria.

 

Riguardo alla retroattività ricordiamo inoltre che ci troviamo di fronte alla presenza di una nota ministeriale non esistente al tempo del passaggio di ruolo ottenuto, pertanto bisogna precisare che non è affatto sufficiente che essa sia soltanto motivata. Infatti, bisogna tener presente che “occorre che la retroattività non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze nn. 93 e 41 del 2011) e, pertanto, la Corte Costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi “il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex multis sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)”.
In secondo luogo, e non meno importante, ci domandiamo come mai siamo trattati alla stessa stregua dei docenti neoimmessi pur non essendolo affatto.

Per quanto concerne invece il problema dell’equiparazione a docenti che hanno ottenuto il ruolo per la prima volta, riteniamo che i docenti che invece passano da un ruolo all’altro, lo fanno per una questione di mobilità interna e perché sono persone che si aggiornano da sole per amore del proprio lavoro avendone tutte le competenze in quanto, appunto, già ampiamente formati dai percorsi previsti dalla normativa

Ricordiamo inoltre che le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS-Confsal e GILDA-Unams, hanno presentato ricorso al Tar Lazio nei confronti del DM 850 del 27/10/2015 con le motivazioni che abbiamo appena esposto. Basterebbe una nota del Ministero a far decadere il ricorso e a evitare inutile spreco di energia e denaro.

Chiediamo pertanto che le nostre istanze vengano accolte e che quindi

i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per il corrente anno scolastico debbano solo affrontare il periodo di prova senza la formazione in quanto all’atto della domanda le regole non lo prevedevano.

In attesa di cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

*  Docenti di ruolo che hanno richiesto il passaggio in altro grado

Passaggio di ruolo e anno di prova. La replica alla risposta del Ministero ultima modifica: 2016-01-19T17:56:28+01:00 da
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