Pavimento dissestato, la scuola paga i danni all’alunno ma con lo “sconto” se il problema era noto

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 12.4.2021.

Gilda Venezia

Se il pavimento del cortile dell’istituto è sconnesso e l’alunno alla fine delle lezioni vi inciampa la scuola gli paga i danni. Tuttavia – ha chiarito il Tribunale di Napoli con sentenza del 4 febbraio scorso – la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del minore, unitamente alla sua non più tenera età, porta a ritenere che una condotta più cauta e parametrata al dissesto visibile e diffuso della pavimentazione può quantomeno ridurre la possibilità di inciampare e procurarsi lesioni.

Il vincolo scuola-alunno

L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’alunno a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. La scuola deve quindi predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato alcun danno agli alunni in relazione a tutte le circostanze concrete.

Tali circostanze possono essere ordinarie, come l’età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, ovvero eccezionali, implicando la prevedibilità di pericoli derivanti da cose e persone.

Non basta l’Alert lanciato dalla scuola al Comune

Ebbene nella vicenda in questione l’istituto scolastico era ben al corrente dello stato di dissesto della pavimentazione del cortile, tanto da sollecitare ripetutamente il Comune per gli interventi di manutenzione straordinaria proprio per evitare il rischio di inciampo da parte degli alunni della scuola. Posto che l’istituto scolastico si serve dell’immobile di proprietà del Comune, non vi è dubbio che sullo stesso detentore sussista la qualità di custode. In questa prospettiva – ha chiarito il Giudice partenopeo – le segnalazioni all’enteproprietario dimostrano l’esercizio corretto dei poteri di vigilanza propri del custode, il quale, consapevole dello stato di dissesto, ha giustamente chiesto l’intervento manutentivo da parte del Comune proprietario. In ogni caso è chiaro che l’inadempimento del proprietario non costituisce causa di esclusione di responsabilità della scuola, quanto piuttosto ragione di eventuale regresso nei confronti dell’ente “inerte”.

Il contributo dello studente al proprio stesso incidente

Quanto invece al comportamento dello studente infortunato, il suo contributo all’incidente di cui è resto vittima, ai fini della riduzione proporzionale dell’obbligo risarcitorio, prescinde dalla minore età. In altre parole sotto il profilo della responsabilità da mancata vigilanza o cattiva “guida educativa” non rileva in proposito la sola condotta dell’insegnante che ne aveva la sorveglianza. Difatti tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario di diligenza media, verificando un possibile contrasto con regole stabilite da norme scritte ovvero dettate dalla comune prudenza.

Nel caso di specie l’alunno aveva 12 anni compiuti, frequentava la scuola da tempo e quindi almeno in parte conosceva i pericoli della pavimentazione dissestata. E secondo il Giudice napoletano ciò ha portato al concorso della colpa dello studente nell’incidente nella misura del 30% sei danni subiti.

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Pavimento dissestato, la scuola paga i danni all’alunno ma con lo “sconto” se il problema era noto ultima modifica: 2021-04-12T06:15:31+02:00 da

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