Pensione anticipata a 62 anni, senza i 38 anni di contributi, ecco come

di Angelina Tortora, Investire Oggi, 25.11.2018

– Pensione anticipata a 62 anni, ci sono alternative ma non per tutti, ecco quali alternative se non si hanno 38 anni di contributi.

Pensione anticipata a 62 anni, analizziamo il quesito di una nostra lettrice: Buongiorno Gent.ma Dott.ssa Tortora, mi scuserà se la disturbo nuovamente per descrivere la mia situazione:

  • 62 anni compiti
  • 29 anni di contributi
  • iscritto a fondo pensionistico da anni, tanto da aver maturato +/- 70.000 euro lordi di accumulo

Vorrei, se non altro per curiosità, sapere se:

  • sarebbe possibile andare in pensione anticipata con la RITA (Fondo PreviGen)
  • quale potrebbe essere eventuale mensile netto
  • quale sarebbe la eventuale remissione economica mensile a seguito dell’anticipo dai 67 anni

Mi potrebbe dire se ci sono al momento risposte certe ai punti su esposti e consigliare a chi rivolgermi per eventualmente conoscerle? Ringrazio anticipatamente, porgendo cordiali saluti.

Pensione RITA e circolare COVIP

La circolare COVIP, ha stabilito le modalità e l’adeguamento dei fondi pensioni alla nuova riforma di pensione anticipata con i fondi pensioni. La “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il fondo pensione, per il periodo compreso tra la data di accettazione della domanda ed il compimento dell’età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (vigente al momento della richiesta).

Il montante maturato presso il fondo pensione può essere destinato alla RITA in misura integrale o in misura parziale.
Nel rispetto delle indicazioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), tenendo conto della funzione della RITA.

Il Fondo pensione PreviGen (adesione della nostra lettrice), come si legge sul loro sito, prevede una periodicità di erogazione trimestrale. Il piano di erogazione prevede la corresponsione di un numero di rate pari al quoziente (arrotondato per difetto) della divisione del numero di mesi compresi nel periodo di erogazione per la frequenza trimestrale. La decorrenza è fissata all’accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti. In pari data è determinato il numero delle rate da corrispondere e l’importo lordo delle stesse, tutte di eguale importo tranne l’ultima (maggiorata del rendimento maturato sulla posizione destinata a RITA, nel corso del periodo di progressivo smontamento della posizione stessa).

Il pagamento inizia ad avvenuto completamento delle procedure di attivazione, per il quale sono stimabili circa 90 giorni, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di decorrenza.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA): requisiti

– avvenuta cessazione dell’attività lavorativa e maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi, con maturazione di almeno venti anni di contribuzione dei regimi obbligatori di appartenenza e cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
oppure
– inoccupazione da almeno ventiquattro mesi e maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i dieci anni successivi, con cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Come presentare la domanda

La richiesta di attivazione della RITA avviene mediante presentazione dell’apposito modulo denominato “Modulo di richiesta RITA”, scaricabile dalla sezione Modulistica del sito www.previgen.it.

Può scaricare il modulo anche qui: modulo_rita

Attraverso tale modulo, viene prescelta la percentuale del montante maturato da destinare alla RITA. Nel modulo viene altresì richiesto di attestare il possesso dei requisiti di legge, attraverso l’opportuna selezione della condizione che caratterizza lo status dell’aderente. Il requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori dovrà essere documentato tramite l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell’INPS; lo stato di disoccupazione perdurante da almeno ventiquattro mesi dovrà invece essere comprovato da una certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego.

Tali documenti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., rilasciate tramite i modelli allegati al modulo di richiesta. Il dichiarante
si impegna per iscritto a produrre, in caso di richiesta del fondo pensione, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.

Nel modulo occorre indicare la data di maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Anche tale dichiarazione viene resa dall’aderente sotto la propria esclusiva e personale responsabilità ai sensi del citato D.P.R. 45/2000.

Il datore di lavoro deve infine attestare la data di cessazione dell’attività lavorativa.

La scansione del modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, deve essere inviata a mezzo email all’indirizzo
previgenfondopensione.it@generali.com, accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità e, a seconda della condizione dell’aderente, dall’estratto conto integrato ECI o dalla certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego (o dalla rispettiva dichiarazione sostitutiva).

Per il calcolo dell’assegno, le consiglio di consultare il fondo Previgen, e valutare con loro la convenienza ad pagamento parziale o totale.

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Pensione anticipata a 62 anni, senza i 38 anni di contributi, ecco come ultima modifica: 2018-11-26T04:08:25+01:00 da
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