Pensione Anticipata, ecco i requisiti per il 2016

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PensioniOggi,   ottobre 2016

 – La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

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La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell’Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi e parasubordinati), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario.

E’ stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l’abbinamento di un sistema di disincentivazione (attualmente congelato sino al 2017, si veda infra) che si realizza attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal decreto legge 201/2011.

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall’età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo è stato aumentato di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013 ed altri 4 mesi nel 2016).

Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (cfr: Circolare Inps 63/2015). Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. Dal 2019 è previsto un ulteriore adeguamento alla speranza di vita la cui entità ufficiale non è ancora nota: la tavola sottostante riepiloga il probabile scenario di evoluzione nel corso del tempo secondo lo scenario demografico Istat 2011, l’ultimo disponibile.

La contribuzione – Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)

La Penalizzazione

Chi percepisce prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato subisce una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011. Il taglio è pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62. Pertanto un lavoratore che andasse in pensione anticipata a 59 anni subirebbe un taglio del 4% sulle anzianità maturate entro il 2011.

La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La norma ha, inoltre, specificato che, nel caso in cui l’età raggiunta dal lavoratore al momento del pensionamento non sia interamente espressa in anni, la riduzione deve essere proporzionata al numero di mesi di età, oltre gli anni già raggiunti, che risulteranno raggiunti.

La Penalizzazione dal 1° Gennaio 2015 – Questo sistema di disincentivi è stato piu’ volte oggetto di intervento da parte del legislatore, (l’ultimo con l’articolo 1, comma 113 della legge 190/2014) con cui è stata disposta, in sostanza, la cancellazione della penalità sino al 31 Dicembre 2017. Nello specifico la penalità non viene applicata alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data (cfr:Circolare Inps 74/2015).

Per effetto di tale modifica, dunque, sulle pensioni liquidate a partire dal 1° Gennaio 2015 non è piu’ applicata la decurtazione dell’assegno anche se il titolare non ha raggiunto il 62° anno di età. Mentre la riduzione troverà applicazione a partire dal 1° Gennaio 2018 salvo il Parlamento decida di prorogare ulteriormente la misura.

Qui sono disponibili ulteriori informazioni sul funzionamento del meccanismo della penalizzazione.

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall’età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate. Cioè al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018.

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non opera il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

La Pensione A 63 anni – Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può ottenere la pensione anticipata, qualora piu’ favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2016).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “ effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Anche il requisito anagrafico di 63 anni è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita sopra citati. Pertanto nel triennio 2016-2018 questo valore è stato incrementato di ulteriori sette mesi diventando pari a 63 anni e 7 mesi e continuerà a seguire nel tempo gli adeguamenti alla speranza di vita Istat. La tavola sottostante riepiloga, quindi, i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in parola. Si rammenta che i valori successivi al 2018 non sono ufficiali ma stimati secondo lo scenario demografico Istat 2011. Essi pertanto potrebbero mutare.

 

La Decorrenza

Tutte le prestazioni sopra descritte decorrono immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo, senza cioè piu’ dover attendere quel periodo di slittamento (finestra mobile) che veniva applicato secondo la normativa antecedente alla Legge Fornero. Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (qui ulteriori dettagli). Non é, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Dettagli

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Pensione Anticipata, ecco i requisiti per il 2016 ultima modifica: 2016-10-02T06:05:23+02:00 da
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