di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 6.8.2018
Nel frattempo, ai lavoratori della scuola, non resta che valutare le ipotesi di uscita anticipata, per chi lo volesse.
La più “famosa” delle uscite anticipate è l’APE volontaria, ovvero l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica che può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Tale misura è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dall’ultima legge di Bilancio 2018.
.
L’Ape volontaria
L’Ape volontaria, è una sottoscrizione di una convenzione con banche e assicurazioni che anticipano i soldi al lavoratore che vuole andare in pensione, per poi riscuoterli trattenendoli dall’assegno di quiescenza, con gli interessi, nel corso di 20 anni che partono dalla data di pensionamento indicata dalla riforma Fornero.
Ecco alcune informazioni su chi potrà chiedere l’Ape volontaria e quali saranno i costi della misura sperimentale valida fino al 2019, così come segnalato dal sito dell’Inps..
.
Erogazione e decorrenza
Prima di tutto bisogna evidenziare che il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Tale prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.
L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si badi bene che le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE, pertanto, si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Questo credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
Insieme al prestito previdenziale associato all’Ape, è inoltre prevista una polizza assicurativa sulla vita del pensionato. In questo modo, se disgraziatamente il beneficiario del prestito previdenziale dovesse morire prima di aver rimborsato tutte le rate dovute, un’impresa assicuratrice si impegnerà a farlo al suo posto senza che restino debiti pendenti sugli eredi.
.
Chi può fare richiedere l’APE volontaria
Per poter presentare domanda di Ape volontaria nel 2018 è necessario che i lavoratori posseggano tutti i seguenti requisiti:
- almeno 63 anni di età;
- avere un’età che consente di maturare il requisito per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- essere a non meno di sei mesi dalla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- aver versato almeno 20 anni di contributi;
- avere un importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996;
- importo di pensione, al netto della rata dell’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo AGO (501,89 euro per l’anno 2017).
Per quanto riguarda il requisito anagrafico, la circolare INPS ricorda che bisogna tener presente ai fini del calcolo per richiedere l’Ape volontaria anche degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita alla data di invio della domanda. Attualmente questa è pari a sette mesi per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, incrementati di ulteriori cinque mesi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
.
Come inviare la domanda
Il servizio online dal 12 aprile, come riporta INPS, consente di inviare la domanda di accesso all’anticipo pensionistico attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE.
La domanda di APE, ovvero l’istanza che comprende la domanda di pensione di vecchiaia, la domanda di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge, ricordiamo, non è revocabile.
Nella domanda il richiedente deve indicare, tra gli aderenti, sia l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.
.
.
.
.