Pensioni: domande settima salvaguardia entro il 1° marzo

Tecnica_logo15Bdi L.L.  La Tecnica della scuola  23.2.2016

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Oltre al personale obbligato a presentare domanda o a chi ha facoltà di farlo (vedi notizia), la C.M. n. 2 del 23 febbraio 2016 indica anche le preclusioni alla presentazione della scheda e alcuni limiti nelle nomine.

Infatti, non possono presentare domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno (Modello ES-1 e Modello ES-2):

  • i docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
  • i docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
  • il personale che si trovi in una della seguenti posizioni:

–       sia assente a qualsiasi titolo, compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;

–       sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);

–       sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;

–       sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);

–       si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

–       personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2016. Nel caso in cui il docente sia titolare di una disciplina affidata a commissario interno, la nomina è conferita al supplente.

 

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La circolare prevede anche delle situazioni in cui la nomina è addirittura vietata: in particolare, gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

–       nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

–       in altre scuole del medesimo distretto scolastico;

–       in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;

–       nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;

–       nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Non è neanche ammessa la nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, per il personale:

–       destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;

–       che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;

–       che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;

–       nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato come presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

Devono essere invece esonerati dall’incarico i dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall’incarico.

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte e comunicando il proprio recapito al quale essere reperibili per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni.

 

Tra le novità previdenziali contenute nella legge di stabilità 2016 c’è anche la previsione di un’ulteriore salvaguardia per i lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della legge Fornero.

Con la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato le modalità di presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati. Successivamente anche l’Inps ha spiegato come fare.

I lavoratori interessati devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2016.

L’istanza (vedi modulo) deve essere presentata, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla propria residenza tramite PEC o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R.

L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. Dovrà anche essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo (vedi Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d).

Inoltre, nelle domande i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’Inps.

Pensioni: domande settima salvaguardia entro il 1° marzo ultima modifica: 2016-02-24T05:45:25+01:00 da
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