di Ottavio Del Cassero, InfoDocenti.it, 4.11.2024.
La Circolare ministeriale che ha disciplinato le regole per le cessazioni del servizio – che potete scaricare qui -, ha anche ricordato un caso particolare, quello dei docenti di classi di concorso in esubero.
Docenti collocati a riposo se appartenenti a classi di concorso in esubero
I docenti di classi di concorso in esubero si possono trovare nelle condizioni previste dall’art. 72 del Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla L.133/2008 comma 11: “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni […] possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento […] risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell’articolo 24″.
Cosa vuol dire?
L’amministrazione può mandare in pensione di ufficio i dipendenti che appartengano a classe di concorso in esubero se hanno maturato entro il 31 agosto 2025 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le o i 42 anni e 10 mesi per gli uomini indipendentemente dall’età raggiunta.
Chi verrà collocato a riposto di ufficio per questa via non dovrà presentare domanda di cessazione su Istanze Online, ma solo la domanda di pensione all’INPS. Questo passaggio è da svolgersi non appena è stata ricevuta la comunicazione del collocamento a riposo.
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Pensioni scuola, il caso dei docenti di classi di concorso in esubero ultima modifica: 2024-11-09T10:10:06+01:00 da